Sez. L, Sentenza n. 3921 del 18/03/2002 (Rv. 553105 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Cassa Nazionale Pre. Ass. Forense - Contributi non più utilizzabili - Rimborso - Interessi legali - Diritto - Sussistenza - Art. 1224 cod. civ. - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO
Il debito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense verso i propri iscritti per il rimborso dei contributi versati e non più utilizzabili ha natura di obbligazione pecuniaria e, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 576 del 1980, è produttiva di soli interessi legali, il che non esclude, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del maggior danno, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)