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Sez. L, Sentenza n. 5757 del 25/05/1995 (Rv. 492450 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Indebito - Ripetizione - Diritto agli interessi ex art. 2033 cod. civ. - Sussistenza - Al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 cod. civ. - Estensione.
Stato
decisa il 1995-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492450-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In relazione al credito per il rimborso dell'eccedenza contributiva versata in relazione alla mancata applicazione di sgravi contributivi, si configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo, per cui il diritto del creditore agli interessi ex art. 2033 cod. civ. (assimilabili agli interessi moratori di cui all'art. 1224, primo comma, cod. civ.) non esclude il risarcimento del maggior danno (inteso come danno ulteriore rispetto agli interessi legali) ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., norma quest'ultima che, essendo inclusa nella disciplina delle obbligazioni in generale è applicabile anche all'obbligazione pecuniaria di ripetizione di indebito, sempre che sussista il generale presupposto dell'obbligazione risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)