Sez. 1, Sentenza n. 23895 del 26/05/2010 Cc. (dep. 22/06/2010) Rv. 247989 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Aumento di sei mesi del termine di fase - Modifica dell'art. 407 cod. proc. pen. introdotta dalla legge n. 94 del 2009 - Applicazione ai procedimenti in corso per il delitto di cui all'art. 12, comma terzo, D.Lgs. n. 286 del 1998 - Condizioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
L'aumento sino a sei mesi del termine di custodia cautelare relativo alla fase del giudizio di primo grado, per imputazione al termine non completamente utilizzato o a quello eventualmente residuo di fasi diverse, trova applicazione nei procedimenti per il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di stranieri nel territorio dello Stato che siano in corso al momento di entrata in vigore della legge n. 94 del 2009, la quale ha inserito l'indicato reato nel catalogo di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) n. 7-bis cod. proc. pen., richiamato dalla disposizione in tema di termini di custodia cautelare, sempre che l'imputato al momento non abbia già maturato il diritto alla scarcerazione in base alla normativa anteriore.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/2009 num. 94 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)