Sez. 4, Sentenza n. 16667 del 31/03/2016 Cc. (dep. 21/04/2016) Rv. 266527 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE | Delitti previsti dall'art. 407 comma 2, lett. a) cod. proc. pen. - Aumento di sei mesi dei termini di fase - Necessità di un provvedimento del giudice - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINE DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - IN GENERE
In tema di custodia cautelare, l'aumento fino a sei mesi dei termini relativi alla fase dibattimentale di primo grado, previsto dall'art. 303 comma primo, lett. b), n. 3-bis cod. proc. pen., con riferimento ai delitti di cui all'art. 407, comma secondo lett. a) cod. proc. pen., è automatico in quanto esplicitamente voluto dal legislatore in ragione della rilevante gravità di una particolare categoria di delitti e, pertanto, ai fini dell'operatività di tale aumento, non è necessario alcun provvedimento del giudice.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 com. 1 lett. B CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 lett. A
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)