Sez. 3, Sentenza n. 3389 del 15/06/1979 (Rv. 399812 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA E DEDUZIONE DI PROVE SUL QUANTUM - RITENUTA INAMMISSIBILITA DI TALE DEDUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - DOMANDA DI CONDANNA GENERICA E DEDUZIONE DI PROVE SUL QUANTUM - RITENUTA INAMMISSIBILITA DI TALE DEDUZIONE - RIGETTO DELLA DOMANDA - NECESSITA.*
Ai fini della pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, e sufficiente che risulti accertato un fatto obiettivo potenzialmente produttivo di danno, secondo un apprezzamento anche di semplice probabilita o di verosimiglianza dell'evento, restando impregiudicato, in Sede di liquidazione, l'accertamento riguardante la effettiva esistenza del danno e la sua misura; tuttavia, nello ipotesi in cui l'attore abbia chiesto la pronunzia di condanna generica e, nel contempo, dedotto mezzi istruttori diretti a provare il quantum, e tali mezzi siano ritenuti inammissibili dal giudice, la domanda deve essere rigettata per difetto di prova.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)