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Sez. U, Ordinanza n. 526 del 05/06/1998 (Rv. 516094 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Deduzione in cassazione della eccezione di illegittimità costituzionale di una norma - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516094-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE

In sede di ricorso per cassazione contro le decisioni della Corte dei Conti secondo il paradigma degli artt. 111 Cost. e 362 cod. proc. civ., è inammissibile l'eccezione di incostituzionalità di una norma, qualora detta questione incida non sui limiti esterni della giurisdizione della Corte dei Conti, ma sui limiti interni della giurisdizione amministrativa, per non avere ravvisato detta corte un errore revocatorio nella decisione impugnata davanti alla stessa per revocazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)