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Sez. U, Sentenza n. 325 del 12/06/1999 (Rv. 527338 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE | Sindacato sulle pronunce della Corte dei Conti - Limiti - Deduzione in Cassazione della eccezione di illegittimità costituzionale di norme poste a base della decisione del giudice speciale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1999-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527338-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - PROCEDIMENTO IN GENERE - DECISIONÌ GRAVAMI - RICORSO IN CASSAZIONE

Il ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte dei Conti è consentito soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione e pertanto il controllo della Corte di Cassazione è circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale concernenti il modo d'esercizio della giurisdizione speciale, con la conseguenza che l'eccezione di illegittimità costituzionale di norme poste a base della decisione del giudice speciale (nella specie, del D.L. n. 359 del 1987 convertito in legge n. 440 del 1987 e del D.L. n. 66 del 1989 convertito in legge n. 144 del 1989), può essere sollevata soltanto nel relativo giudizio, onde contrastarne l'applicabilità, previo scrutinio della Corte Costituzionale, mentre è inammissibile dinanzi alla Corte di Cassazione, il cui sindacato è limitato ai motivi attinenti alla giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)