Sez. 5, Sentenza n. 46868 del 29/11/2005 Ud. (dep. 22/12/2005) Rv. 233049 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Omessa indicazione, nell'atto di citazione, delle circostanze sulle quali i testi sono esaminati - Decisione fondata sulla base delle deposizioni testimoniali - Legittimità - Condizioni.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
In tema di procedimento dinnanzi al giudice di pace, la previsione di cui all'art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 - disponendo che, a pena di inammissibilità della prova, la richiesta di esame dei testi e dei consulenti tecnici deve contenere l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame - si riferisce, in conformità all'analogo disposto contenuto nell'art. 468, comma secondo, cod. proc. pen., all'ipotesi in cui si tratti di circostanze diverse da quelle contenute nella descrizione del capo di imputazione e non già al caso, come nella specie, in cui tale diversità non sussista, considerato che una diversa interpretazione implicherebbe che l'art. 20 suddetto preveda l'inutile ripetizione in calce alla lista testimoniale dei fatti specificamente indicati nell'imputazione e che la finalità di entrambe le norme in questione è quella di tutelare le parti del processo dall'introduzione di eventuali prove a sorpresa, consentendo loro la tempestiva predisposizione di controdeduzioni.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 468 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)