Sez. 4, Sentenza n. 37617 del 08/06/2004 Cc. (dep. 23/09/2004) Rv. 229146 - 01
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO | Decreto di citazione disposto dalla polizia giudiziaria - Mancata indicazione dei testi - Nullità - Esclusione.
GIUDICE DI PACE - INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - CITAZIONE A GIUDIZIO
Nel procedimento davanti al giudice di pace la mancata indicazione, nel decreto di citazione a giudizio disposto dalla polizia giudiziaria, dei testi e delle circostanza dell'esame, non può determinare la nullità dell'atto, in quanto l'art. 20 comma secondo lett. c) D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, si limita a richiedere l'indicazione delle fonti di prova, che naturalmente possono essere anche diverse dalla testimonianza. (Nel caso di specie la prova di cui era stata richiesta l'ammissione era di natura documentale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 20 com. 2 lett. C CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 32 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)