Sez. L, Sentenza n. 10738 del 10/05/2006 (Rv. 589791 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI | Trasferimento all'INAIL dei rapporti aventi ad oggetto infortuni e malattie professionali del personale della società Poste Italiane - Presupposto degli eventi lesivi verificatisi a tutto il 31 dicembre 1998 - Titolarità dei rapporti sostanziali e legittimazione processuale - Rilevanza "ratione temporis" - Fondamento - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI
In tema di ripartizione degli oneri assicurativi in materia infortunistica tra l'Inail e le Poste Italiane spa, alla stregua della convenzione tra società ed istituto assicuratore, approvata con d.m. 21 marzo 2000, devono scindersi la titolarità del rapporto sostanziale dalla legittimazione processuale dell'INAIL e delle Poste italiane, distribuendosi, con specifiche disposizioni (art. 3 Convenzione cit.), "ratione temporis", tra i due soggetti, gli oneri economici derivanti dall'assicurazione e stabilendo che la gestione del contenzioso giudiziario, già avviato dai dipendenti delle Poste Italiane alla data del citato d.m., sia portato a conclusione del grado di giudizio dalla stessa società con spese a proprio carico, ma ponendo a carico dell'Istituto previdenziale eventuali prestazioni assicurative dovute a seguito di sentenza (principio applicato in controversia, in cui, alla data del d.m., era già stato introdotto il giudizio di appello, per cui correttamente il giudice di merito aveva escluso la legittimazione passiva processuale dell'INAIL).
Riferimenti normativi: DM Lavoro e previdenza sociale 21/03/2000, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 4484 art. 40 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)