diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 7942 del 27/03/2008 (Rv. 602349 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Dipendenti dell'Ente poste italiane - Azione per il conseguimento della rendita da invalidità - Art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge n. 448 del 1998 - Portata - Giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998 - Soggetto legittimato passivo - Individuazione.
Stato
decisa il 2008-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602349-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE

Con riferimento ai rapporti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali relativi a dipendenti dell'Ente poste italiane, l'art. 53, comma 7, della legge n. 449 del 1997, come modificato dall'art. 40, comma 5, della legge n. 448 del 1998 - nello stabilire che, a partire dal primo gennaio 1999, è l'INAIL l'unico soggetto obbligato ad erogare ogni prestazione nei confronti del dipendente infortunato - determina una successione "ex lege" a titolo particolare nel diritto controverso, regolata dall'art. 111 cod. proc. civ., sicché legittimato passivo nei giudizi proposti sino al 31 dicembre 1998, ed aventi per oggetto le prestazioni della predetta assicurazione, è l'Ente poste datore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST., Legge 27/12/1997 num. 449 art. 53 com. 7 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 40 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)