diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3212 del 19/04/1990 (Rv. 466696 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - OPERATIVITÀ - INEQUIVOCITÀ DEL SENSO LETTERALE DI UNA DELLE CLAUSOLE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - IN TEMA DI INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI DI UN ISTITUTO DI CREDITO.*
Stato
decisa il 1990-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466696-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE - OPERATIVITÀ - INEQUIVOCITÀ DEL SENSO LETTERALE DI UNA DELLE CLAUSOLE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE - IN TEMA DI INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI DEI DIPENDENTI DI UN ISTITUTO DI CREDITO.*

In di interpretazione del contratto è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole, prescritto dall'art. 1363 cod. civ., anche quando il "senso letterale" di una di esse non sia equivoco, posto che tale espressione, con il fondamentale criterio ermeneutico ad esso ispirato, ai sensi dell'art. 1362 cod. civ., va riferita all'intera formulazione letterale della dichiarazione negoziale in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, senza limitazione ad una parte soltanto, qual'è la singola clausola. (nella specie, alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso che il sistema di indicizzazione delle pensioni dei dipendenti di un istituto di credito, già disciplinato dal regolamento aziendale con riferimento alla dinamica salariale per il personale in servizio e ad un predeterminato rapporto percentuale fra pensione e retribuzione fruita all'atto del collocamento a riposo, fosse stato modificato da successivo regolamento). (V 2554/80, mass n 406285; (V 3361/76, mass n 382155).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)