Sez. L, Sentenza n. 6641 del 05/04/2004 (Rv. 571827 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE | Operatività - Inequivocità del senso letterale di una delle clausole - Irrilevanza - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - INTERPRETAZIONE COMPLESSIVA DELLE CLAUSOLE
Nella interpretazione del contratto, è necessario procedere al coordinamento delle varie clausole contrattuali, prescritto dall'art. 1363 cod. civ., anche quando l'interpretazione possa essere compiuta sulla base del senso letterale delle parole senza residui di incertezza, perché, quando si parla di senso letterale, si intende tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte e in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. (Fattispecie relativa alla interpretazione di due successivi accordi sindacali concernenti la collocazione in cassa integrazione e la rotazione dei dipendenti della Alenia SpA).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)