Sez. 1 - , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
Il decreto del giudice delegato che, senza fissare l'udienza di verifica, dichiari senz'altro inammissibile la domanda di insinuazione tardiva di un credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l.fall., è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 l.fall. e non con il reclamo ex art. 26 l.fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)