Sez. 1, Sentenza n. 21596 del 03/12/2012 (Rv. 624606 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Domanda d'ammissione al passivo - Inammissibilità dichiarata "de plano" per tardività - Opposizione ai sensi degli artt. 98 e 99 legge fall. - Proponibilità - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
Il decreto del giudice delegato che, senza fissazione di udienza, sancisca l'inammissibilità della domanda tardiva di credito, perché formulata oltre il termine di cui all'art. 101 l. fall., così impedendo alla parte istante di fornire la prova della non imputabilità ad essa del ritardo, è impugnabile con l'opposizione di cui all'art. 99 legge fall., trattandosi di provvedimento che concorre alla formazione definitiva dello stato passivo ed incide sul diritto alla partecipazione al concorso del creditore. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente riqualificato come reclamo ex art. 26 legge fall. l'opposizione, invece correttamente proposta dal creditore).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge Falliment. art. 101 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)