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Sez. 2, Sentenza n. 27274 del 14/11/2008 (Rv. 605858 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Morte della parte in corso di giudizio - Integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi - Sufficienza della chiamata all'eredità - Esclusione - Rinuncia all'eredità dei chiamati - Conseguenze - Obbligo d'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi - Onere d'individuazione delle parti - Omissione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2008-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605858-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

In caso di morte di una parte nel corso del giudizio, i suoi successori a titolo universale sono tutti litisconsorti necessari quando abbiano acquistato la qualità di eredi per accettazione espressa o tacita non essendo sufficiente la semplice chiamata all'eredità. Deve, pertanto, ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione ove non sia stato adempiuto l'ordine d'integrazione del contraddittorio disposto a seguito di rinuncia all'eredità dei precedenti chiamati, fondato sulla mera dichiarazione d'inesistenza di ulteriori eredi in quanto è onere delle parti provvedere all'individuazione degli eredi predetti e procedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla nomina di un curatore dell'eredità giacente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)