Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15997 del 21/07/2011 (Rv. 618878 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | P.A. parte del giudizio dinanzi a giudice di pace - Provvedimento di rigetto dell'istanza di rimessione dinanzi al foro erariale e contestuale rinvio per la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza - Natura - Ordinanza - Conseguenze - Impugnabilità con regolamento di competenza - Esclusione.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
In una controversia nella quale è parte la P.A., il provvedimento con cui il giudice di pace, respingendo l'istanza di rimessione della causa dinanzi al foro erariale (ai sensi dell'art. 6 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611), rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni, per essere la causa matura per la decisione sulla questione di competenza, ha natura di ordinanza e non di sentenza e non pregiudica, quindi, una diversa decisione della questione di competenza con sentenza; ne consegue che il ricorso per regolamento di competenza avverso detto provvedimento è inammissibile.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)