Sez. 3, Ordinanza n. 15109 del 04/07/2007 (Rv. 598704 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Eccezione di incompetenza e contrapposta richiesta di termini ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ. - Riserva del giudice - Senza invito alle parti a precisare le conclusioni - Provvedimento dispositivo della prosecuzione della trattazione - Previa affermazione della competenza - Natura - Decisione sulla competenza - Esclusione - Regolamento di competenza - Inammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Ha natura di ordinanza e non di sentenza, e non pregiudica una diversa decisione della questione di competenza con sentenza, il provvedimento del giudice del tribunale, il quale, in presenza di un'eccezione di incompetenza e di una contrapposta richiesta di concessione di termini stabiliti dall'art. 184 cod. proc. civ., senza aver dichiarato di voler decidere la questione di competenza, separatamente dal merito (art. 187, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.), e senza aver invitato le parti a precisare le conclusioni (artt. 281-quinquies e 189 cod. proc. civ.), si sia riservato e, sciogliendo la riserva, abbia adottato i provvedimenti per la successiva trattazine della causa, pur se in base ad una motivazione affermativa della propria competenza. (Sulla base di tali principi la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 quinquies
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)