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Sez. 6, Ordinanza n. 1642 del 08/10/1969 Cc. (dep. 05/11/1969) Rv. 113185 - 01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE -APPLICAZIONE - APPLICAZIONE PLURIMA DELLO STESSO INDULTO -CORREZIONE DELL'ERRORE IN SEDE DI CUMULO -BENEFICIO APPLICATO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA - BENEFICIO APPLICATO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1969-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/113185-01

PENA - ESTINZIONE(CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE -APPLICAZIONE - APPLICAZIONE PLURIMA DELLO STESSO INDULTO -CORREZIONE DELL'ERRORE IN SEDE DI CUMULO -BENEFICIO APPLICATO NEL GIUDIZIO DI COGNIZIONE - AMMISSIBILITA - BENEFICIO APPLICATO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - FONDAMENTO.*

Il principio, secondo il quale l'errore conseguente all'applicazione plurima dello stesso indulto deve essere corretto in Sede di cumulo mediante detrazione dalla pena della sola parte estinta nei limiti consentiti dalla legge, trova applicazione solo nell'ipotesi in cui il beneficio sia stato applicato nel giudizio di cognizione in tale ipotesi il giudicato si Forma solo in ordine al diritto all'applicazione dell'indulto, ma non alla misura dello stesso. Se la pronunzia sull'indulto e avvenuta in Sede esecutiva, la suddetta regola non trova applicazione perche i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che applicano il beneficio hanno autorita di cosa giudicata sia in ordine alle questioni di diritto decise che alla misura del beneficio medesimo. (V 111613, 110097, anno 1969, ed ivi citata).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 593

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)