Sez. 1, Sentenza n. 3353 del 12/10/1990 Cc. (dep. 31/10/1990) Rv. 185621 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - INDULTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE EX ART. 594 COD. PROC. PEN. CHE PRONUNCIA SULLA APPLICABILITÀ DI UN INDULTO - IDONEITÀ A COSTITUIRE GIUDICATO NEL CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - REGOLA DELL'ELIMINAZIONE IN SEDE ESECUTIVA DELLE PLURIME APPLICAZIONI DELLO STESSO BENEFICIO - INAPPLICABILITÀ - RAGIONI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - DECLARATORIA; IMPUGNAZIONI - INDULTO - IN GENERE - ORDINANZA DEL GIUDICE EX ART. 594 COD. PROC. PEN. CHE PRONUNCIA SULLA APPLICABILITÀ DI UN INDULTO - IDONEITÀ A COSTITUIRE GIUDICATO NEL CASO DI MANCATA IMPUGNAZIONE - SUSSISTENZA - REGOLA DELL'ELIMINAZIONE IN SEDE ESECUTIVA DELLE PLURIME APPLICAZIONI DELLO STESSO BENEFICIO - INAPPLICABILITÀ - RAGIONI.*
L'ordinanza che pronuncia sulla applicabilità di un indulto, se non impugnata a norma dell'art. 594, comma terzo, cod. proc. pen., diviene definitiva e costituisce giudicato per tutte le questioni con essa risolte, e la revoca è possibile solo per il sopravvenire di nuovi elementi o di nuove ragioni di fatto; i vizi "in indicando e in procedendo" - ivi compresa l'omessa considerazione dei precedenti penali - restano definitivamente sanati dal giudicato e non possono più incidere sull'ormai riconosciuto diritto all'indulto, né è invocabile la regola della eliminazione in Sede esecutiva, delle plurime applicazioni dello stesso beneficio, perché essa riguarda una situazione diversa, cioè l'applicazione dello indulto ad opera di più giudici all'insaputa l'uno dell'altro ed eccedente in totale la misura massima consentita. (V mass n 161770 ed ivi citate; (V mass n 151967; (V mass n 133291; (V mass n 115746; (V mass n 113185 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)