Sez. 2, Sentenza n. 1543 del 23/06/1967 (Rv. 328289 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - LIQUIDAZIONE IN MISURA MAGGIORE DEGLI ONORARI POSTI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE - LIQUIDAZIONE A CARICO DEL CLIENTE - LIQUIDAZIONE IN MISURA MAGGIORE DEGLI ONORARI POSTI A CARICO DEL SOCCOMBENTE - AMMISSIBILITA.*
L'art. 6, secondo comma, del d.m.28 febbraio 1958 - nello stabilire che, nella liquidazione degli onorari di avvocato a carico del cliente puo aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - attribuisce al giudice la facolta di liquidare a carico del cliente, in concorso di determinate circostanze valutabili discrezionalmente, onorari maggiori di quelli posti a carico del soccombente. (Cfr. 976-65).*
Riferimenti normativi: DM 28/02/1958 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)