Sez. 2, Sentenza n. 168 del 20/01/1976 (Rv. 378816 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - SUCCESSIONE DI DOMANDE - RILEVANZA DELL'OGGETTO SOSTANZIALE - FATTISPECIE.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA - SUCCESSIONE DI DOMANDE - RILEVANZA DELL'OGGETTO SOSTANZIALE - FATTISPECIE.*
L'esigenza che, per la liquidazione dei compensi dovuti all'avvocato sia dalla parte soccombente che dal cliente, si debba tener conto della concreta entita economica della lite su cui il giudice e stato chiamato ad emettere la sua pronuncia, indipendentemente dalla formulazione delle domande, fa si che, per detta liquidazione, il valore della causa non possa considerarsi differenziato in conseguenza della successione delle domande nel corso del processo. Infatti la controversia, ai fini di detta liquidazione, e presa in considerazione per il suo oggetto sostanziale e non per i vari oggetti in cui essa, dal punto di vista formale, possa articolarsi. (nella specie, nella lite cui si riferiva la domanda di liquidazione degli onorari, proposta dall'avvocato nei confronti del proprio cliente, era stato richiesto, in un primo tempo, la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni per l'inadempienza di un contratto di finanziamento e, successivamente, la condanna allo adempimento di tale contratto. La suprema Corte, enunziando il principio di cui in massima, ha respinto la tesi del cliente, secondo cui del maggior valore assunto dalla controversia a seguito della modifica della domanda originaria si sarebbe dovuto tener conto solo per la liquidazione dei compensi relativi alla fase processuale successiva a tale modifica). (V 1543/67, mass n 328289; (V 1063/66, mass n 322141).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 9, DM 28/02/1958 art. 6, DM 30/05/1969 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)