Sez. 6, Sentenza n. 79 del 19/01/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210643 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Atti da trasmettere al tribunale - Richiesta di applicazione della misura - Inclusione - Necessità - Insussistenza - Condizioni.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In materia di riesame delle misure cautelari l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al tribunale, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., "gli atti presentati a norma dell'art. 201, comma primo", cioè gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta è fondata, ma non la richiesta medesima (che, ovviamente, non può essere posta a supporto di se stessa), salvo che a ciò sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformità del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)