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Sez. 1, Sentenza n. 2342 del 18/04/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202081 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento | Atti da trasmettere al tribunale del riesame - Non vi è compresa la richiesta di applicazione della misura.
Stato
decisa il 1995-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202081-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Procedimento

Ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. l'autorità giudiziaria procedente è tenuta a trasmettere al tribunale del riesame "gli atti presentati a norma dell'art. 291, comma primo", cioè gli atti contenenti gli elementi su cui la richiesta di applicazione della misura cautelare è fondata, ma non la richiesta medesima, salvo che a ciò sia particolarmente sollecitata per l'insorgere di un problema di conformità del provvedimento emanato con la richiesta anzidetta. (Nella specie, peraltro, la questione non era stata sollevata dinanzi al tribunale del riesame, che avrebbe potuto colmare l'eventuale lacuna, e conseguentemente è stata ritenuta non proponibile per la prima volta in Cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)