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Sez. U, Sentenza n. 944 del 30/12/1999 (Rv. 532624 - 01)

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE | Sanzione pecuniaria per omessa indicazione nella denunzia di inizio di attività di alcune opere eseguite nell'immobile - Impugnazione - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532624-01

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE

In tema di violazioni edilizie, l'opposizione avverso la sanzione amministrativa inflitta per omessa indicazione nella denuncia di inizio attività di alcune delle opere da eseguire nell'immobile (nella specie, installazione di un nuovo impianto tecnico e apertura di una presa d'aria e luce) è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16 legge n. 10 del 1977, giurisdizione rimasta ferma anche dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 689 del 1989 e n. 47 del 1985, che non hanno inciso sulla previgente disciplina in materia.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)