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Sez. U, Sentenza n. 10326 del 22/11/1996 (Rv. 500733 - 01)

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE | Per infrazioni urbanistico - edilizie - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Sanzione pecuniaria per lottizzazione abusiva, a norma dell'art. 51 Legge Reg. Sicilia n. 71 del 1978 - Estensione.
Stato
decisa il 1996-11-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500733-01

URBANISTICA - VIGILANZA E SANZIONI - SINDACO - SANZIONI PECUNIARIE

L'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione per il pagamento di sanzione pecuniaria per abusiva lottizzazione, emessa ai sensi dell'art. 51 Legge Reg. Sicilia n. 71 del 1978, spetta alla giurisdizione esclusiva dl giudice amministrativo, in applicazione della disposizione dell'art. 16 legge n. 10 del 1977, la quale - non derogata né derogabile dalla disciplina regionale ed operante pure dopo l'entrata in vigore delle leggi n. 689 del 1981 e n. 47 del 1985 - devolve all'indicata giurisdizione amministrativa non solo i ricorsi giurisdizionali contro il provvedimento con il quale la concessione edilizia viene data o negata, ma anche i ricorsi avverso la determinazione e la liquidazione delle sanzioni previsti dalla stessa legge n. 10 del 1977.

Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge Reg. Sicilia 27/12/1978 num. 71 art. 51 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)