Sez. 3, Sentenza n. 2147 del 31/01/2006 (Rv. 588318 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI | Locazione per esigenze abitative di natura transitoria - Nozione - Mutamenti delle esigenze abitative del conduttore successivi alla conclusione del contratto - Irrilevanza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI
La transitorietà delle esigenze abitative del conduttore (art. 1 e 26 legge 392 del 1978), va accertata dal giudice con riferimento al momento della conclusione del contratto, senza tener conto di eventi cronologicamente successivi i quali possono aver reso stabile una esigenza inizialmente insorta come contingente e precaria.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)