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Sez. 3, Sentenza n. 4291 del 23/10/1989 (Rv. 463916 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - MUTAMENTI DELLE ESIGENZE ABITATIVE DEL CONDUTTORE SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463916-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONE PER ESIGENZE ABITATIVE DI NATURA TRANSITORIA - NOZIONE - MUTAMENTI DELLE ESIGENZE ABITATIVE DEL CONDUTTORE SUCCESSIVI ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

La transitorietà delle esigenze abitative del conduttore (art. 1 e 26 legge 392 del 1978), da accertarsi dal giudice con riferimento al momento della conclusione del contratto senza tener conto di eventi cronologicamente successivi i quali possono aver reso stabile una esigenza inizialmente insorta come contingente e precaria, va riferita tra l'altro a quei rapporti nei quali lo aspirante conduttore, pur disponendo di propria stabile ordinaria abitazione, voglia trasferire altrove la dimora per soddisfare bisogni di carattere contingente, tali da non comportare nemmeno sotto il profilo intenzionale un cambiamento di residenza. Le ragioni più o meno oggettivamente cogenti o soggettivamente pressanti che possono essere all'origine delle suddette esigenze abitative non incidono sul quadro della loro transitorietà quando, secondo un giudizio ex ante affidato ad un criterio di normale prevedibilità, esse si palesino all'atto della stipulazione dello accordo destinate ad esaurirsi entro un tempo breve, segnatamente inferiore comunque alla durata minima quadriennale previsto nel primo comma dell'art. 1 legge n. 392 del 1978 (fattispecie in cui il contratto dedotto in lite era stato stipulato dal conduttore per fronteggiare una situazione di emergenza venutasi a creare a seguito di eventi sismici che avevano interessato la località ove egli aveva l'abitazione e ne avevano consigliato il temporaneo, prudenziale allontanamento).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)