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Sez. 6, Sentenza n. 2020 del 21/11/1988 Ud. (dep. 11/02/1989) Rv. 180443 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA COSIDDETTA IMPROPRIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180443-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA COSIDDETTA IMPROPRIA - SUFFICIENZA - FATTISPECIE.*

Ad integrare l'elemento materiale del delitto di resistenza a pubblico ufficiale è sufficiente la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata anche su persona diversa dal soggetto passivo o sulle cose e che comprende nella sua lata accezione ogni comportamento idoneo ad impedire o ad ostacolare l'esplicazione della pubblica funzione. (nella specie l'autore del reato aveva minacciato di ferirsi con i vetri di una bottiglia per ottenere che gli agenti di custodia del carcere ove egli era detenuto non compissero l'atto di consegna della sua persona ai carabinieri incaricati della traduzione presso altro istituto penitenziario). (V mass n 150090; (V mass n 106496; (Conf mass n 172844).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)