Sez. 6, Sentenza n. 7858 del 11/03/1981 Ud. (dep. 04/08/1981) Rv. 150090 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE - IN GENERE - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) - VIOLENZA - NOZIONE - FATTISPECIE.*
Per la configurabilità del delitto di resistenza, previsto dall'art. 337 cod. pen., per violenza deve intendersi qualsiasi condotta che ponga in pericolo l'integrità fisica del pubblico ufficiale, anche esercitata indirettamente o con corpi non destinati, per loro natura, all'offesa. (nella specie l'agente aveva adoperato una vettura quale strumento diretto ad impedire al pubblico ufficiale di compiere un atto di ufficio).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 337 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)