Sez. 5, Sentenza n. 2981 del 01/03/2002 (Rv. 552690 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE | Litisconsorzio necessario fra soccombenti - Tempestiva notificazione dell'impugnazione da parte di uno, o di alcuni, soltanto di essi - Ammissibilità dell'impugnazione anche riguardo a quelle proposte tardivamente - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE
In ipotesi di litisconsorzio necessario fra più soccombenti - data l'esigenza della formazione unitaria del giudicato, nello stesso momento, nei confronti di tutti i litisconsorti -, l'impugnazione dagli stessi proposta, con unico atto, ma notificata tempestivamente riguardo soltanto ad uno, o ad alcuni, di essi e tardivamente riguardo agli altri (rispetto al diverso termine decorrente dalla distinta data di notifica della sentenza impugnata), è ammissibile anche per questi ultimi, dovendo ritenersi che l'impugnazione proposta fuori termine in causa inscindibile valga quale atto di integrazione del contraddittorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ. (nella fattispecie, la Suprema Corte, in una controversia concernente la determinazione, ai fini dell'imposta di registro e dell'INVIM, del valore di un immobile compravenduto, ha ritenuto che il ricorso per cassazione proposto da tutti i contribuenti che avevano partecipato ai precedenti gradi del giudizio di merito dovesse ritenersi ammissibile anche riguardo a ricorrenti i quali non risultava rispettato il termine decadenziale di cui all'art. 325 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)