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Sez. 3, Sentenza n. 19963 del 14/10/2005 (Rv. 584466 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Litisconsorzio necessario - Tempestiva notificazione dell'impugnazione ad uno solo dei litisconsorti - Ammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie in tema di azione revocatoria.
Stato
decisa il 2005-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584466-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

In caso di rigetto dell'azione revocatoria avente ad oggetto un atto costitutivo d'ipoteca, il beneficiario ed il datore d'ipoteca, nei confronti dei quali sia stata proposta congiuntamente la domanda, si atteggiano inscindibilmente come parti vittoriose dello stesso atto di cui s'invoca l'inefficacia e di destinatari di un'identica pretesa risultata infondata, con la conseguenza che, tenuto conto della posizione di litisconsorti necessari che essi assumono nel relativo giudizio, la tempestiva notificazione dell'atto d'impugnazione ad uno solo di essi è idonea ad impedire la decadenza di cui agli artt. 325 e 326 cod. proc. civ. anche nei confronti dell'altro, al quale l'atto sia stato notificato tardivamente, valendo quest'ultima notificazione come atto integrativo del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)