Sez. 1, Sentenza n. 5047 del 30/05/1990 (Rv. 467471 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO, COLONO O MEZZADRO - ART. 16, QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ININFLUENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA - INDENNITÀ AGGIUNTIVA IN FAVORE DELL'AFFITTUARIO, COLONO O MEZZADRO - ART. 16, QUINTO E SESTO COMMA, DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ - ININFLUENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nel caso di espropriazione di fondo di natura edificatoria, ma in concreto utilizzato a fini agricoli da affittuario, colono o mezzadro, l'inapplicabilità, ai fini della Determinazione della indennità dovuta al proprietario espropriato, dei criteri di cui all'art. 16 quinto, sesto e settimo comma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, a seguito della declaratoria di parziale illegittimità di tali norme resa dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 1980, non esclude che le norme medesime, in quanto richiamate dal successivo art. 17 secondo comma, debbano trovare applicazione per la liquidazione dell'indennità aggiuntiva in favore di detto affittuario, colono o mezzadro (senza che sia configurabile un contrasto con gli artt. 3 e 42 della Costituzione, alla luce di principi fissati dalla Corte costituzionale con l'ordinanza n. 262 del 1988 e con la sentenza n. 1022 del 1988).*
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)