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Sez. 5, Ordinanza n. 1919 del 10/02/2012 (Rv. 621811 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Istanza di rimborso - Termini - Decadenza - Rilievo per la prima volta nel giudizio di legittimità - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie in tema di imposta di registro.
Stato
decisa il 2012-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621811-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La decadenza del contribuente dal diritto al rimborso, per non aver presentato l'istanza entro il termine previsto dalla legge (nella specie, trattandosi di imposta di registro, entro tre anni ex art. 77 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), può essere rilevata anche per la prima volta nel giudizio di legittimità, qualora, dalla sentenza impugnata, risultino le date del versamento dell'imposta e dell'inoltro della richiesta di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)