Sez. 5, Sentenza n. 4025 del 14/03/2012 (Rv. 621818 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE | Decorso del termine di tre anni dalla registrazione - Titolo di tassazione - Revisione - Possibilità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE - IN GENERE
In tema di imposta di registro, decorsi tre anni dalla data di registrazione dell'atto, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (ora art. 77 del testo unico approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131), si prescrive la possibilità di ottenere una revisione del titolo di tassazione e, conseguentemente, rimane preclusa, tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione, l'invocabilità di diritti che presuppongono la modificazione del predetto titolo, mettendo in discussione il criterio di tassazione adottato in relazione alla natura dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che, in relazione ad una compravendita di terreni con riferimento alla quale l'acquirente deduceva di aver titolo a godere dei benefici previsti dall'art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per aver utilizzato a fini edificatori le aree oggetto del contratto entro il quinquennio indicato dalla legge, aveva ritenuto di computare il decorso del termine di decadenza di tre anni non dalla data di pagamento dell'imposta o dalla data di ultimazione dei lavori, bensì da quella fissata nella concessione edilizia).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 25, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)