Sez. 5, Sentenza n. 7814 del 22/03/1999 Ud. (dep. 16/06/1999) Rv. 213866 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Società fiduciaria - Patrimonio - titoli e valori conferiti - Disponibilità anche in conseguenza di reato - Oggetto di bancarotta fraudolenta.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Il patrimonio di una società fiduciaria è distinguibile dai titoli dati in gestione dei fiducianti, che non passano in proprietà della fiduciaria se, oltre alla detenzione, la società non abbia ottenuto anche la facoltà di servirsene. Tale facoltà è implicita nel possesso dei beni gestiti dall'imprenditore, in qualsiasi modo da lui ottenuto, e perciò attribuiti al patrimonio dell'impresa fallita. Pertanto, conseguita per causa atipica di negozio o in conseguenza di reato, dagli amministratori di una società fiduciaria posta in liquidazione coatta, la disponibilità dei titoli e valori conferiti dai fiducianti, essi al pari di ogni altro bene patrimoniale si considerano oggetto di bancarotta fraudolenta. Ciò in quanto a seguito di fallimento si attribuiscono al patrimonio d'impresa, oltre ai diritti nascenti da rapporti suscettibili di valutazione economica, tutti i beni che hanno fatto capo all'imprenditore nella gestione della sua attività, e pertanto quelli di cui ha avuto il possesso.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)