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Sez. 5, Sentenza n. 23318 del 17/03/2004 Ud. (dep. 19/05/2004) Rv. 228863 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Per distrazione - Distrazione di beni conseguiti illecitamente - Sussistenza del reato - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/228863-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE

Il reato di bancarotta fraudolenta non è escluso dal fatto che i beni distratti siano pervenuti alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, come ad esempio mediante truffe o appropriazioni indebite, atteso che il patrimonio di una società deve ritenersi costituito anche dal prodotto di attività illecite realizzate dagli amministratori in nome e per conto della medesima, ed altresì che i beni provenienti da reato, fino a quando non siano individuati e separati dagli altri facenti parte di un determinato patrimonio, non possono considerarsi ad esso estranei.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)