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Sez. 1, Sentenza n. 3444 del 10/07/1978 (Rv. 392904 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - OBBLIGO DELL'APPELLANTE - RIGOROSA ENUNCIAZIONE DI PUNTI E DELLE RAGIONI DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392904-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA - OBBLIGO DELL'APPELLANTE - RIGOROSA ENUNCIAZIONE DI PUNTI E DELLE RAGIONI DELL'IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'Obbligo della specificita dei motivi di appello (art 342 cod proc civ), al fine dell'esatta delimitazione del riesame chiesto al giudice di secondo grado, non richiede una rigorosa enunciazione dei punti e delle ragioni dell'impugnazione, qualora l'appello medesimo sia formulato in modo tale da investire integralmente la sentenza di primo grado e rendere indispensabile il Sindacato di quel giudice su tutta la controversia. (Conf 748/75, mass n 374100; (Conf 1475/73, mass n 364220).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)