Sez. 3, Sentenza n. 318 del 26/02/1965 (Rv. 310534 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI - ANNULLAMENTO DEL MANDATO - ACQUIRENTI DI MALA FEDE - EFFETTI.*
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA - ANNULLABILITA DEL CONTRATTO - VIZI DELLA VOLONTA - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI DELL'ANNULLAMENTO NEI CONFRONTI DEI TERZI - ANNULLAMENTO DEL MANDATO - ACQUIRENTI DI MALA FEDE - EFFETTI.*
L'art. 1445 cod.civ., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti di mala fede. E, se e vero che la situazione tipica considerata nello articolo citato e quella in cui l'annullamento concerne lo stesso titolo, in forza del quale il diritto fu acquistato da coloro che poi lo trasmisero al terzo, la norma comprende e regola anche l'ipotesi in cui l'annullamento colpisca altri presupposti della trasmissione del diritto, come quando ad un negozio concluso tra il mandatario o il terzo segue l'annullamento del mandato. Tale annullamento non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento pregiudica invece, i diritti acquistati dai terzi di mala fede.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)