Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 27 ottobre 1971, causa 23/71
Epigrafe
Nel procedimento 23-71,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal tribunale del lavoro di Tongeren (Tongres) nella causa dinanzi ad esso prendente tra
MICHEL JANSSEN, lavoratore indipendente, residente in Rekem,
e
ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITÉS CHRÉTIENNES, Bruxelles,
domanda vertente sull'interpretazione della nozione di lavoratori «assimilati» cui si riferiscono determinate disposizioni dei regolamenti del Consiglio n. 3 e n. 4, relativi alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; J. Mertens de Wilmars e H. Kutscher, presidenti di Sezione; A. M. Donner, A. Trabucchi, R. Monaco (relatore), e P. Pescatore, giudici;
avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Gli antefatti e lo svolgimento del procedimento si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Il sig. Michel Janssen lavorava in Francia come operaio agricolo dal 16 ottobre 1967. Durante questo periodo era regolarmente iscritto in detto paese alla «Mutualité sociale agricole de la Somme». Dal 1o gennaio 1970 egli cessava di lavorare in Francia e diveniva «aiuto» nell'azienda del padre; a partire da tale data è iscritto, come lavoratore indipendente, all'«Alliance nationale des mutualités chrétiennes». Durante lo stesso mese di gennaio la moglie partoriva nella clinica di Bilzen. Avendo egli chiesto il rimborso delle spese ospedaliere, l'ente previdenziale si rifiutava di effettuarlo adducendo che l'interessato non aveva maturato il periodo minimo di assicurazione (sei mesi) contemplato dall'art. 25 del R.D. 30 luglio 1964, relativo all'assicurazione malattia dei lavoratori indipendenti. Lo Janssen sostiene che il rifiuto è ingiustificato, invocando i regolamenti n. 3 e n. 4 della CEE.
Con sentenza 30 aprile 1971, il tribunale del lavoro di Tongeren, dinanzi al quale è pendente la controversia, decideva di sospendere il giudizio e di chiedere a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato.
«di pronunziarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione delle parole “o assimilati” di cui ai regolamenti CEE n. 3 e n. 4, e più precisamente sulla questione del se gli “aiuti”, i quali dalla legislazione previdenziale belga sono considerati come lavoratori indipendenti, vengano da detti regolamenti equiparati ai lavoratori subordinati».
2. Il provvedimento di rinvio è pervenuto in questa cancelleria il 10 maggio 1971.
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia allegato al trattato CEE, lo Janssen, rappresentato dall'avv. André Janssen, e la Commissione delle CC.EE., rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Robert C. Fischer, hanno presentato osservazioni scritte.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
La Commissione ha svolto osservazioni orali all'udienza del 21 settembre 1971. L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 ottobre 1971.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte
paragrafo 1
Le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte › A — Osservazioni dello Janssen
paragrafo 1
Lo Janssen osserva quanto segue:
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte › A — Osservazioni dello Janssen › a) Per quanto riguarda le leggi belghe
paragrafo 1
Da queste leggi, in particolare dall'art. 26, 4o comma, del R.D. 30 luglio 1964, si desume che un periodo dì lavoro subordinato maturato nel Belgio può valere come periodo minimo se l'interessato diviene in seguito un lavoratore indipendente.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte › A — Osservazioni dello Janssen › b) Per quanto riguarda la disciplina comunitaria
paragrafo 1
Tanto dalla lettera quanto dallo spirito della disciplina comunitaria risulta che un periodo di lavoro subordinato maturato in Francia va assimilato a un periodo dello stesso genere maturato nel Belgio.
paragrafo 2
Per quanto riguarda la lettera di detta disciplina, ci si richiama agli articoli 9 (1), 16, 17 e 18 del regolamento n. 3 e agli articoli 7 (2), 13, 14, 15 e 16 del regolamento n. 4 del Consiglio. Inoltre, a norma del suo art. 5 (a), il regolamento n. 3 è subentrato all'accordo generale franco-belga 17 gennaio 1948 (di cui si richiamano in particolare gli artt. 5, 3o comma, e 6, 2o comma). L'interessato dovrebbe quindi trovarsi quanto meno nella stessa situazione in cui si sarebbe trovato sotto l'accordo.
Per quanto riguarda lo spinto della disciplina comunitaria, dai principi fondamentali contenuti nell'art. 51 del trattato — per la cui attuazione il regolameno n. 3 è stato adottato — si desume che detto regolamento ha precisamente lo scopo di evitare che i periodi lavorativi maturati in uno Stato membro siano «perduti» o «non utilizzabili» per il lavoratore, qualora questi cambi di residenza o di luogo di lavoro. Appunto per evitare un inconveniente del genere, l'art. 51 del trattato e il regolamento n. 3 contemplano il cumulo dei periodi lavorativi maturati.
paragrafo 3
Se ciò non bastasse, i regolamenti n. 3 e n. 4 del Consiglio si applicano nella fattispecie, anzitutto perché l'«aiuto agricolo» rientra nella nozione di «lavoratore assimilato» di cui al regolamento n. 3 e in secondo luogo perché, a norma del suo art. 4, detto regolamento riguarda fra gli altri i lavoratori «assimilati» che siano stati soggetti alle leggi di uno o più Stati membri, come pure i membri delle loro famiglie e i loro superstiti. Nella fattispecie, l'assicurato è stato soggetto alle leggi francesi, ai sensi di detto regolamento, dal 16 ottobre 1967 al 31 dicembre 1969.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello statuto della Corte › B — Osservazioni presentate dalla Commissione delle CC.EE.
paragrafo 1
Dopo aver esaminato i vari aspetti e l'ampiezza del criterio che le pare esser stato fatto proprio dalla Corte in materia di «assimilazione» (sentenze 75-63 e 19-68), la Commissione delle CC.EE. osserva che, secondo questa giurisprudenza, la questione del se il singolo lavoratore vada assimilato ad un lavoratore subordinato va risolta in base al diritto nazionale.
paragrafo 2
Benché nell'ambito dell art. 177 del trattato CEE non possa «interpretare le norme di diritto nazionale», la Corte non può tuttavia fare a meno di prendere in considerazione le disposizioni nazionali afferenti alla questione deferitale, onde facilitare il compito del giudice nazionale.
paragrafo 3
Dalle leggi belghe riguardanti il problema di cui è causa si desume che:
paragrafo 4
le nozioni di lavoratore indipendente e di aiuto sono chiaramente definite, in fatto di previdenza sociale, dal R. D. 27 luglio 1967 n. 38 (Moniteur belge, 29 luglio 1967), relativo al regime previdenziale dei lavoratori indipendenti e degli aiuti;
i lavoratori indipendenti e gli aiuti, così definiti, sono soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità per estensione del regime generale; in proposito ci si richiama all'art. 22 della legge 9 agosto 1963 (Moniteur belge, 1 e 2 novembre 1963) — come modificata dall'art. 27 del R.D. 27 luglio 1967 — e all'art. 1, 1o comma, del R.D. 30 luglio 1964 (Moniteur belge, 13 agosto 1964), più volte modificato, ultimamente dal R.D. 29 giugno 1970 (Moniteur belge, 11 luglio 1970).
paragrafo 5
Benché a prima vista queste disposizioni paiano indicare che ci si trova di fronte ad una situazione presa in considerazione dalla giurisprudenza della Corte — cioè l'estensione di un regime generale di assicurazione contro uno o più rischi ad una categoria di persone diversa dai lavoratori subordinati — un esame più approfondito delle stesse leggi mostra che:
paragrafo 6
l'estensione ai lavoratori indipendenti del regime previdenziale generale del settore malattie-invalidità (art. 1, 1o comma, del sopramenzionato R.D. 30 luglio 1964, modificato dal R.D. 29 giugno 1970) è limitata a determinate prestazioni (unicamente quelle relative ai «rischi gravi», in materia di cure mediche). I lavoratori indipendenti non fruiscono quindi nel Belgio, per quanto riguarda l'assicurazione malattie-invalidità, di una tutela identica a quella dei lavoratori subordinati. Non si può perciò sostenere ch'essi siano, in questo campo, assimilati ai secondi. Ciò corrisponde del resto alla soluzione adottata dal Consiglio CC.EE. nel regolamento 14 giugno 1971 (GU 1971, L 149), relativo all'applicazione dei regimi previdenziali ai lavoratori subordinati e alle loro famiglie, che si trasferiscono nell'ambito della Comunità (si veda, per il Belgio, l'allegato V).
secondo il sopra menzionato R.D. 27 luglio 1967, il regime previdenziale ivi contemplato consiste:
nell'unificazione degli ambiti d'applicazione dei tre settori: prestazioni familiari, vecchiaia e superstiti, malattie e invalidità (capitolo I).
nell'unificazione delle modalità d'iscrizione e dei contributi: iscrizione ad un solo ente, contributo unico, ecc. (capitolo II),
nella modifica dell'organizzazione, in ispecie nell'istituzione di un Ufficio nazionale per le assicurazioni sociali dei lavoratori indipendenti (capitolo V).
paragrafo 7
Per quanto riguarda le prestazioni e le sovvenzioni dello Stato, il R.D. fa rinvio alle leggi che disciplinano la previdenza dei lavoratori indipendenti nei tre settori di cui trattasi (cfr. art. 18, n. 3, di questo R. D. che rinvia alla legge 9 agosto 1963, la quale istituisce e disciplina l'assicurazione obbligatoria contro le malattie e l'invalidità).
paragrafo 8
Dal complesso di queste disposizioni si desume che, benché il regime generale di assicurazione malattie-invalidità sia stato esteso ai lavoratori indipendenti, non si può parlare di assimilazione. L'estensione è soltanto parziale in quanto:
paragrafo 9
in primo luogo, i lavoratori indipendenti fruiscono di una tutela meno estesa di quella garantita ai lavoratori subordinati dal regime generale;
in secondo luogo, si è voluto istituire un regime speciale per i lavoratori indipendenti (per i tre rischi contro i quali sono attualmente assicurati), il quale tende espressamente a distinguere la situazione dei lavoratori indipendenti da quella dei lavoratori subordinati per quanto riguarda la previdenza sociale.
paragrafo 10
In base a queste osservazioni, la Commissione ritiene che la questione dovrebbe essere risolta nel modo seguente:
paragrafo 11
«Non vi è motivo di considerare come “assimilate ai lavoratori subordinati” le persone, quali gli aiuti, cui le norme nazionali hanno esteso il regime previdenziale generale proprio dei lavoratori subordinati, qualora detta estensione sia solo parziale per il rischio di cui trattasi ed abbia istituito un regime autonomo speciale.»
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 30 aprile 1971, pervenuta in cancelleria il 10 maggio 1971, il tribunale del lavoro di Tongeren ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, una domanda pregiudiziale vertente sull'interpretazione della parola «assimilati» di cui ai regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio CEE.
punto 2
In primo luogo si chiede alla Corte se la nozione di lavoratori «assimilati», ai sensi dei suddetti regolamenti del Consiglio, possa applicarsi agli «aiuti», considerati come lavoratori indipendenti dalle leggi belghe relative all'assicurazione malattia e invalidità.
punto 3
La portata del regolamento n. 3, sotto il profilo della sua applicazione alle persone, è precisata dall'art. 4, il quale stabilisce che «le disposizioni del presente regolamento sono applicabili ai lavoratori subordinati o assimilati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri…».
punto 4
Il regolamento n. 4, adottato in forza del regolamento n. 3, contiene all'art. 1 un rinvio alla norma sopra citata.
punto 5
Questa si fonda su una concezione ampia della cerchia dei beneficiari, in quanto rende applicabile il regolamento non solo ai lavoratori subordinati in senso stretto, ma anche a tutti coloro che vanno ad essi assimilati.
punto 6
Sotto questo aspetto, l'art. 4 segue l'orientamento generale della legislazione sociale degli Stati membri, che mira ad estendere i benefici del sistema previdenziale a nuove categorie di persone, in ragione di rischi e vicissitudini identiche.
punto 7
Tuttavia l'entità precisa di tale assimilazione può venire determinata solo in funzione delle leggi nazionali, cui il regolamento si richiama.
punto 8
L'assimilazione ha luogo ogni qualvolta, in forza di una legislazione nazionale, un regime previdenziale generale viene esteso a una categoria di persone diversa dai lavoratori subordinati di cui al regolamento n. 3, indipendentemente dalle forme o modalità seguite dal legislatore nazionale.
punto 9
L'assimilazione implica che i beneficiari siano tutelati contro uno o più rischi in modo analogo a quello previsto, per ciascun rischio, dal regime istituito a vantaggio della generalità dei lavoratori.
punto 10
La questione sottoposta alla Corte si può tuttavia interpretare anche nel senso ch'essa tenda a far stabilire se una persona, considerata come «aiuto» dalle leggi belghe relative all'assicurazione malattia e invalidità, possa far valere i periodi assicurativi maturati, come lavoratore subordinato, in un altro Stato membro, onde ottenere i vantaggi (come la dispensa dal periodo minimo di assicurazione) che la legge attribuisce ai lavoratori indipendenti, qualora questi abbiano precedentemente maturato periodi assicurativi nel Belgio, come lavoratori subordinati.
punto 11
Gli artt. 48-51 del trattato, che sanciscono il principio della libera circolazione dei lavoratori, hanno conferito una portata comunitaria alla nozione di «lavoratore».
punto 12
L'espressione «lavoratori subordinati o assimilati», usata dal regolamento n. 3 e destinata a precisare la nozione di «lavoratore», indica — come dice espressamente l'art. 4, n. 1, dello stesso regolamento — non solo coloro che, come tali, sono sottoposti alle leggi di uno o più Stati membri, ma anche coloro che ad esse «sono stati» sottoposti.
punto 13
Lo scopo degli artt. 48-51 non sarebbe affatto raggiunto, se i periodi assicurativi maturati in conformità alle leggi di uno Stato membro venissero perduti dal lavoratore che, profittando della libertà di circolazione garantitagli, si sposta in un altro luogo di lavoro e si trova perciò sottoposto al regime previdenziale di un altro Stato membro.
punto 14
Questa conclusione è confermata, del resto, per quanto riguarda l'ammissione all'assicurazione obbligatoria, dall'art. 9, n. 1, del regolamento n. 3, il quale stabilisce che i periodi di assicurazione e i periodi equivalenti maturati in uno o più Stati membri diversi da quello in cui l'interessato risiede, vanno computati, in quanto necessario, come periodi di assicurazione compiuti in quest'ultimo Stato.
punto 15
Si deve quindi ritenere che, qualora le leggi di uno Stato membro relative ai lavoratori indipendenti consentano, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni, di tener conto dei periodi assicurativi maturati come lavoratore subordinato, ciò implica che si deve tener conto altresì dei periodi assicurativi maturati, sempre come lavoratore subordinato, in un altro Stato membro.
SENTENZA › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunciarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 48-51,
visto il regolamento del Consiglio n. 3 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
visto il regolamento del Consiglio n. 4 che determina le modalità di applicazione e integra le disposizioni del regolamento n. 3 relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione deferitale in via pregiudiziale dal tribunale del lavoro di Tongeren, con sentenza 30 aprile 1971, afferma per diritto:
1o La nozione di lavoratore «assimilato», ai sensi dei regolamenti nn. 3 e 4 del Consiglio, si applica agli «aiuti», considerati dalle leggi belghe come lavoratori indipendenti, qualora in forza di tali leggi essi siano tutelati contro uno o più rischi mediante estensione del regime previdenziale istituito a vantaggio della generalità dei lavoratori subordinati, e la tutela ad essi garantita sia analoga, per ciascun rischio, a quella prevista dal regime generale.
2o Qualora le leggi di uno Stato membro relative ai lavoratori indipendenti consentano, ai fini dell'acquisto del diritto alle prestazioni, di tener conto dei periodi assicurativi maturati come lavoratore subordinato, ciò implica che si deve tener conto altresì dei periodi assicurativi maturati, sempre come lavoratore subordinato, in un altro Stato membro.
Firme
Lecourt
Mertens de Wilmars
Kutscher
Donner
Trabucchi
Monaco
Pescatore
Cosi deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 ottobre 1971.
Il presidente
R. Lecourt
Il cancelliere
A. Van Houtte