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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 29 settembre 1976, causa 17/76

Decisione
decisa il 1976-09-29
ECLI
ECLI:EU:C:1976:130

Epigrafe

Nel procedimento 17-76, avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal National Insurance Commissioner, nella causa dinanzi ad esso pendente tra M. L. E. BRACK, vedova Brack, e INSURANCE OFFICER domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 1, lett. a), subb. (i), (ii) e (iii), nonché del n. 1, punto I, dell'allegato V al regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2), LA CORTE, composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presidenti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e M. Sørensen, giudici; avvocato generale: H. Mayras; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia, il provvedimento di rinvio, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento

paragrafo 1
La controversia nella causa principale ha per oggetto un'azione esperita dal sig. Brack contro l'«Insurance Officer», ente britannico competente in materia di previdenza sociale, ricorso proseguito dalla vedova, sig. ra Brack, in seguito al decesso di lui, avvenuto il 21 ottobre 1975.
punto 1
Il sig. Brack, nato il 5 aprile 1906, cittadino britannico e residente da sempre in Gran Bretagna, era iscritto alla previdenza sociale di detto paese, in qualità di lavoratore dipendente, dal 1948 al 1957, e, successivamente, come lavoratore autonomo. Il 23 settembre 1974, il ricorrente, per motivi di salute si recava in Francia, dove la sua malattia si riacutizzava costringendolo a ricorrere con urgenza alle cure mediche. In data 25 ottobre 1974 egli rientrava al suo domicilio in Gran Bretagna. La sua domanda mirante ad ottenere prestazioni di malattia in danaro con decorrenza dal 30 settembre veniva respinta per quanto concerne il periodo fino al 24 ottobre, e ciò in forza dell'art. 49, n. 1, del «National Insurance Act» del 1965 — legge britannica (in prosieguo: NIA 1965) — a termini del quale «salvo prescrizione contraria, l'assicurato il quale si allontana dalla Gran Bretagna perde, relativamente al periodo della sua assenza, il diritto a qualsiasi prestazione». Ciò facendo, il convenuto nella causa principale riteneva che il Brack non avesse, durante il periodo suindicato, la qualifica di «lavoratore» ai sensi del regolamento n. 1408/71 e che, quindi, non potesse fruire dell'art. 22, n. 1, di detto regolamento secondo cui «il lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni [di malattia] … e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro … ha diritto: … ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica …».
punto 2
A — Essendo rimasto soccombente nell'azione esperita contro detta decisione avanti il tribunale di prima istanza, il Brack adiva il «National Insurance Commissioner» (Commissario in materia di assicurazioni sociali). Quest'ultimo prendeva in esame, fra l'altro, le seguenti disposizioni del regolamento n. 1408/71: Art. 1 «Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: a) Il termine “lavoratore” designa qualsiasi persona: i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai rami di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V, ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato V, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati, iii) coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro organizzato a favore dei lavoratori subordinati o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti, qualora tale persona sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati dello stesso Stato membro». Art. 4 «1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti: a) le prestazioni di malattia … …». Art. 22 (facente parte del capitolo 1 — «malattia e maternità» — del titolo III) «1. Il lavoratore che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni …, e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro, oppure b) …, oppure c) …, ha diritto: ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione ch'essa applica …». Art. 89 Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell'allegato V. Allegato V, punto I (dal titolo «Regno Unito») n. 1 Tutti coloro che sono tenuti a versare contributi in qualità di lavoratori subordinati sono considerati lavoratori agli effetti dell'art. 1, lett. a), sub ii), del regolamento. (Il punto I è stato inserito nell'allegato V in forza del combinato disposto dell'art. 29 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati e del n. 1 del capitolo IX dell'allegato I a detto atto). Con «provvedimento interinale» (interim decision) 12 febbraio 1976, il National Insurance Commissioner decideva di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1. Se le disposizioni di cui al punto I (già punto J) del n. 1 dell'allegato V al regolamento (CEE) n. 1408/71, limitino o restringano, oppure semplicemente integrino la nozione di «lavoratore» definita dall'art. 1, lett. a) del suddetto regolamento, o una delle parti di detta nozione. 2. Se un regime previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti e di altre categorie di lavoratori costituisca, alla luce dell'art. 1, lett. a), sub i), un sistema di previdenza sociale concernente i lavoratori subordinati di cui a tale norma e se, pertanto, in conformità agli artt. da 48 a 51 del trattato CEE, qualsiasi persona o qualsiasi lavoratore autonomo (che non svolga cioè un'attività lavorativa subordinata), assicurato nell'ambito di tale regime contro uno o più rischi, debba considerarsi — a tutti gli effetti, oppure per quanto concerne gli eventi assicurati — un «lavoratore» ai sensi dell'articolo suddetto. 3. Se, alla luce dell art. 1, lett. a), sub ii), una persona che, al momento in cui si verifica l'evento assicurato, svolge un'attività lavorativa indipendente possa ciononostante essere considerata, in virtù delle modalità di gestione o di finanziamento di un regime previdenziale, quale lavoratore subordinato — a tutti gli effetti o per quanto concerne qualsiasi rischio assicurato nell'ambito di tale regime — per il fatto che le prestazioni dovute in occasione del verificarsi dell'evento assicurato gli spettano, in misura rilevante in forza dei contributi versati, o accreditatigli, in qualità di lavoratore subordinato. 4. Se, alla luce dell art. 1, lett. a), sub iii), una persona debba considerarsi coperta da assicurazione volontaria contro qualsiasi rischio nell'ambito di un regime previdenziale, e quindi abbia la qualifica di «lavoratore» ai sensi di detta norma — a tutti gli effetti, o per quanto concerne i rischi assicurati — per il fatto che, al momento del verificarsi del'evento assicurato (a) il versamento dei contributi a suo carico, di regola obbligatorio, era temporaneamente facoltativo, oppure che (b) tale persona era tenuta al versamento dei contributi solo perché aveva rinunciato a mettersi a riposo; in entrambi i casi, se essa abbia diritto a tale qualifica nonostante il regime previdenziale cui essa era obbligatoriamente soggetta in qualità di lavoratore subordinato concernesse tanto i lavoratori subordinati quanto altre categorie di lavoratori. B — Nella motivazione di detto provvedimento, il National Insurance Commissioner espone quanto segue: a) Quanto allo stato .della normativa britannica in materia previdenziale Detta normativa contempla un regime unico di previdenza sociale, regime disciplinato in primo luogo dal «National Insurance Act» del 1946, ed in secondo luogo dal NIA 1965, ivi comprese le leggi di modifica ed i regolamenti di attuazione relativi. Successivamente ai fatti di cui è causa, il NIA 1965 veniva sostituito dal «Social Security Act» del 1975. Il NIA 1965 e le disposizioni di attuazione comportavano fra l'altro le disposizioni d'attuazione e pervenivano ai risultati seguenti: 1 Il gruppo di persone soggette al regime contemplato da detto atto si suddivideva in tre categorie, e cioè lavoratori subordinati, lavoratori autonomi e non occupati (art. 1, n. 2). In pratica, la maggior parte delle persone residenti in Gran Bretagna, dai 16 anni fino all'età della pensione di vecchiaia — fissata a 65 anni per gli uomini, in forza dell'art. 114, n. 1 —, era tenuta a versare contributi assicurativi onde poter fruire delle prestazioni previste per ciascuna categoria. D'altre parte, non erano consentiti, in via di principio, contributi volontari, salvo talune eccezioni. Avvalendosi della facoltà conferitagli dal NIA 1965, il ministro competente modificava la classificazione risultante dalla suddivisione di cui sopra, nel senso che talune categorie di persone erano classificate nella categoria dei lavoratori subordinati nonostante l'assenza di qualsiasi contratto di lavoro, mentre altre persone con contratto di lavoro erano considerate lavoratori autonomi. 2o Una differenza rilevante fra le tre categorie di assicurati risiedeva nelle prestazioni in danaro cui davano diritto i vari contributi. L'allegato II al NIA 1965, facendo riferimento di volta in volta ai «contributi corrispondenti alla categoria di cui trattasi» («contributions of the appropriate class»), fissava l'importo minimo dei contributi che l'interessato era tenuto a versare, o che avrebbe dovuto essergli accreditato, affinché egli avesse diritto a prestazioni a titolo dei diversi rischi contemplati nel suddetto allegato, tra cui il rischio di malattia. L'art. 18 del NIA 1965 definiva la nozione di «contributi corrispondenti alla categoria in questione», disponendo che l'indennità di disoccupazione spettava solo agli assicurati inquadrati nella categoria dei lavoratori subordinati (e dava quindi diritto alla riscossione d'indennità di disoccupazione), mentre le prestazioni di qualsiasi altra natura comprese quelle di malattia, spettavano sia ai lavoratori subordinati, sia ai lavoratori autonomi. Infine, in forza di questa stessa disposizione, potevano fruire della pensione di vecchiaia gli assicurati appartenenti ad una qualsiasi di dette categorie. 3o L'assicurato che avesse superato l'età della pensione di vecchiaia senza aver cessato l'attività lavorativa, per aver diritto alle prestazioni di disoccupazione e di malattia non era tenuto a possedere i requisiti contributivi relativi specialmente a dette prestazioni, ma l'importo di tali prestazioni spettantigli settimanalmente era pari a quello della pensione che gli sarebbe stata corrisposta se egli avesse cessato l'attività lavorativa (art. 19, n. 3). In altre parole, nell'ipotesi sopra descritta l'erogazione di siffatte prestazioni era subordinata ai requisiti contributivi stabiliti per il versamento della pensione di vecchiaia. 4o Alla data rilevante nella fattispecie, tali requisiti, quali risultano dal combinato disposto dell'art. 30, n. 1, del NIA 1965 e del n. 4, n. 1, dell'allegato 2 a quest'ultimo, erano i seguenti: l'assicurato doveva aver versato almeno 156 contributi settimanali di qualsiasi categoria — non si teneva quindi conto dei contributi accreditati — nel periodo intercorrente tra la data dell'iscrizione all'ente assicurativo e quella del compimento dell'età della pensione di vecchiaia; la media annuale dei contributi settimanali — versati od accreditati — non doveva essere, alla data del compimento dell'età della pensione, inferiore a 50. 5o In forza dell'art. 7 dei «National Insurance (Window's Benefit and Retirement Pensions) Regulations 1972», adottati sulla base del NIA 1965, l'assicurato che, pur possedendo il primo requisito di cui sopra, avesse versato contributi settimanali ad una media annua inferiore a 50, ma comunque pari o superiore a 13, aveva diritto ad una pensione ridotta. 6o Da queste premesse nonché da altre disposizioni in vigore a quell'epoca risulta che l'importo della pensione, e quindi l'importo delle prestazioni di malattia nel caso degli assicurati che continuassero a lavorare dopo il compimento dell'età della pensione, era pertanto definitivamente calcolato in base ai periodi contributivi maturati alla data del compimento dell'età della pensione. Più particolarmente, l'eventuale ulteriore maggiorazione della pensione, possibile in taluni casi, non incideva sull'importo delle prestazioni di malattia. 7o A norma dell'art. 30 del NIA 1965, il diritto alla pensione di vecchiaia sorgeva al momento del compimento dell'età della pensione, purché l'assicurato cessasse l'attività lavorativa; a partire dalla stessa data, come disposto dall'art. 3 e dall'appendice I, parte I, veniva meno — di regola — l'obbligo di versare contributi. L'assicurato che, alla data suddetta, non avesse cessato l'attività lavorativa non fruiva della pensione, ma restava vincolato al versamento dei contributi fino al momento dell'effettiva collocazione a riposo o comunque fino alla scadenza del quinquennio successivo al compimento dell'età della pensione, quando cioè, a norma dell'art. 30, n. 4, si presumeva che egli avesse cessato l'attività lavorativa. b) Quanto alla situazione del Brack rispetto a detta normativa 1o Nel periodo in questione, il ricorrente aveva già compiuto 65 anni, ma non ancora raggiunto i 70 anni di età, e non aveva cessato la sua attività lavorativa; di conseguenza l'importo dell'indennità di malattia spettantegli era pari a quello della pensione di vecchiaia cui egli avrebbe avuto diritto se si fosse messo a riposo (cfr. supra, a 3o). 2o Quest'ultimo importo, a sua volta, dipendeva dal se il Brack possedesse i requisiti contributivi di cui supra sub a 4o. In proposito vanno considerati i seguenti dati: aa) Il ricorrente possedeva il primo dei suddetti requisiti, 156 contributi effettivamente versati, tenendo conto unicamente dei contributi versati in qualità di lavoratore subordinato o unicamente di quelli versati quale lavoratore autonomo, oppure prendendo in considerazione in parte i primi e in parte i secondi. bb) Egli poteva acquistare il secondo dei requisiti sopraccennati solo sommando i contributi della prima e della seconda categoria. cc) Egli comunque aveva diritto ad una pensione di vecchiaia — o, alla data della presentazione della domanda, ad un'indennità di malattia — ridotta, se si teneva conto solo dei contributi della prima categoria o di quelli della seconda. dd) Nell'anno in cui il ricorrente ha presentato la domanda di prestazioni i contributi erano stati versati od accreditati per intero, almeno fino al giorno precedente la data d'inizio del periodo per il quale è stata fatta la domanda. c) Considerazioni che stanno alla base delle questioni di cui è causa: 1o Quanto alla prima questione, trattasi di accertare se la norma contenuta nell'allegato V del regolamento n. 1408/71 — che include espressamente nella nozione di «lavoratore» coloro i quali, pur non essendo in realtà lavoratori subordinati, sono tuttavia classificati in tale categoria dal «Secretary of State» — limiti o restringa il significato dell'espressione «lavoratore» di cui all'art. 1 del regolamento. 2o La seconda questione si riallaccia al fatto che il NIA 1965 instaura un regime previdenziale unico per i lavoratori subordinati, i lavoratori autonomi ed i non occupati. Trattasi quindi di accertare se il ricorrente, che nel periodo in questione esercitava un'attività lavorativa indipendente, rientri o meno nella definizione di cui all'art. 1, lett. a), i), del regolamento n. 1408/71, a tutti gli effetti del regolamento od almeno in relazione agli eventi assicurati. 3o Per quanto riguarda la terza questione, in un altro caso il National Insurance Commissioner riconosceva all'assicurato la qualifica di «lavoratore» ai sensi dell'art. 1, lett. a), sub ii) del regolamento n. 1408/71. In quell'occasione la fattispecie dava adito a minori dubbi, giacché l'evento assicurato si era verificato subito dopo che l'interessato aveva abbandonato un'attività lavorativa subordinata, di modo che in quel periodo, in forza della legislazione britannica e benché versasse ormai regolarmente contributi in qualità di lavoratore autonomo, egli aveva ancora diritto a che gli venissero accreditati, ove necessario, i contributi propri della categoria dei lavoratori subordinati. 4o Quanto alla quarta questione, occorre prendere in considerazione, in primo luogo, che i contributi che il Brack avesse per ipotesi versato durante il suo soggiorno all'estero erano facoltativi e, in secondo luogo, che egli avrebbe potuto mettersi a riposo già a partire da una data anteriore al periodo dei fatti di cui è causa, nel qual caso egli non sarebbe più stato tenuto al versamento dei contributi.
punto 3
Il provvedimento di rinvio è pervenuto nella cancelleria della Corte il 16 febbraio 1976. A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, le parti nella causa principale, i governi britannico e danese, nonché la Commissione, hanno presentato osservazioni scritte. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della ricorrente nella causa principale › A — Quanto alla prima questione

paragrafo 1
L'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 contiene due richiami all'allegato V:
paragrafo 2
esclusivamente nel comma i) viene usata l'espressione «fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V». Quindi detto allegato va inteso — fatte salve talune deroghe prive d'interesse nel caso di specie — nel senso che esso comporta restrizioni soltanto alla definizione di cui al suddetto comma i), ad esclusione delle definizioni date ai commi ii) e iii); nel comma ii), secondo trattino, la locuzione «un altro evento precisato nell'allegato V» integra i termini «eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento», usati all'inizio del suddetto comma, ma non indica alcuna limitazione della definizione fornita da quest'ultimo.
paragrafo 3
Il n. 1 del punto I dell'allegato V non pone alcuna restrizione né definisce alcuna eventualità. Esso non può quindi restringere le definizioni di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento. Il suo scopo consiste nel precisare che le persone ch'esso menziona si possono «identificare … quali lavoratori subordinati», grazie alle «modalità di gestione o di finanziamento» del regime britannico, in conformità al comma ii), primo trattino.
paragrafo 4
Si deve quindi risolvere negativamente la prima e positivamente la seconda alternativa alla presente questione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della ricorrente nella causa principale › B — Quanto alla seconda, terza e quarta questione in generale

paragrafo 1
Come risulta dall'art. 48, n. 3, lett. c), del trattato, la nozione di «lavoratore» comprende anche coloro che alla data rilevante non hanno la qualifica di lavoratore. La Corte si è pronunziata nello stesso senso (sentenza 19 marzo 1974, Unger,75-63; Racc. 1964, pagg. 364-365).
paragrafo 2
L'art. 52 del trattato garantisce «l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio» e l'art. 54, n. 3, lett. d) impone l'obbligo alla Comunità di vigilare a che «i lavoratori salariati di uno degli Stati membri, occupati nel territorio di un altro Stato membro, possano quivi rimanere per intraprendere un'attività non salariata».
paragrafo 3
Numerose sentenze di questa Corte che hanno interpretato l'espressione «lavoratori salariati o assimilati» — usata dall'art. 4 del regolamento n. 3 del Consiglio relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 16 dicembre 1958, pag. 561), regolamento che ha preceduto il regolamento n. 1408/71 — l'hanno definita come comprendente qualsiasi persona cui il regime di previdenza sociale dello Stato membro di cui trattasi riservi un trattamento analogo a quello dei lavoratori subordinati.
paragrafo 4
Detti elementi nonché del resto il preambolo al regolamento n. 1408/71 inducono ad ammettere che il principio della libera circolazione dei lavoratori non si applica soltanto a coloro che hanno o hanno avuto la qualifica di lavoratore subordinato, di guisa che la nozione di «lavoratore», in particolare ai sensi dell'art. 51, riguarda qualsiasi persona atta ad occupare un posto, prescindendo dal fatto che essa abbia anteriormente avuto la qualifica di lavoratore subordinato, di non occupato, o di lavoratore autonomo.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della ricorrente nella causa principale › C — Quanto alla seconda questione in particolare

paragrafo 1
Detta questione va risolta in senso affermativo:
paragrafo 2
Il quarto considerando del regolamento n. 1408/71 ammette che «tutti i cittadini degli Stati membri», quindi anche i lavoratori autonomi, possono essere «assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati». Inoltre i termini «coperta da assicurazione … contro uno o più eventi», di cui al comma i), qui rilevante a proposito dell'assicurazione obbligatoria, contemplano l'ipotesi di un trattamento differenziato per le diverse categorie di persone assicurate, ipotesi che sarebbe difficilmente concepibile qualora il suddetto comma si riferisse soltanto ai lavoratori subordinati.
paragrafo 3
Il numero 1 del punto A dell'allegato V riguardante il Belgio, il quale precisa che il comma i) non si applica a taluni lavoratori autonomi, dimostra, per il fatto stesso della limitazione ch'esso enuncia, che detta categoria è in linea di principio contemplata dal suddetto comma. Il punto I dell allegato, relativo al Regno Unito, non enuncia un'analoga limitazione.
paragrafo 4
Ove si dovesse ammettere che il comma i) non riguarda né i lavoratori non occupati né quelli autonomi, ne conseguirebbe che nessuna disposizione dell art. 1, lett. a), del regolamento terrebbe conto della situazione d'un cittadino del Regno Unito (o di ogni altro Stato membro che non abbia mai conosciuto se non un unico regime di previdenza sociale per i lavoratori subordinati ed altri) che ha avuto la qualifica di lavoratore subordinato, coperto unicamente da assicurazione facoltativa continuata o volontaria. Orbene, in forza della legislazione britannica, una siffatta situazione può esistere per determinati gruppi di persone. La conseguenza di cui sopra costituirebbe un insormontabile ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della ricorrente nella causa principale › D — Quanto alla terza questione in particolare

paragrafo 1
Detta questione va, essa pure, risolta in senso affermativo:
paragrafo 2
Il regime instaurato dal NIA 1965 veniva finanziato dai contributi e da sussidi dello Stato. Esso consentiva di identificare il lavoratore subordinato in base ai contributi che egli aveva versato.
paragrafo 3
Non vi è nulla nel comma ii) che prescriva di attenersi nel procedere a detta identificazione, alla sola situazione sussistente alla data dei fatti. Detta asserzione viene dimostrata dall'esempio di un cittadino del Regno Unito che, dopo aver esercitato un'attività subordinata e versato per un lungo periodo i contributi relativi, si reca in un altro Stato membro alla ricerca di un nuovo lavoro. Fintantoché vi soggiorna e non esercita alcuna attività, egli non può versare contributi in qualità di lavoratore subordinato; ma non si può sostenere ch'egli non possa venir considerato come lavoratore subordinato a motivo dei contributi in precedenza versati.
paragrafo 4
Le definizioni di cui all'art. 1, lett. r) e s) del regolamento n. 1408/71 riconoscono che i periodi di occupazione possono comprendere periodi di non occupazione e periodi di occupazione in qualità di lavoratore indipendente, ove la legislazione nazionale li assimili ai periodi di occupazione. Dato che le disposizioni di attuazione del NIA 1965 sono dirette a salvaguardare il diritto alle prestazioni, un periodo maturato in qualità di lavoratore indipendente e che contribuisca all'acquisto di detto diritto non osta allo status di lavoratore subordinato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 1. Osservazioni della ricorrente nella causa principale › E — Quanto alla quarta questione in particolare

paragrafo 1
Detta questione va risolta affermativamente nel senso che una persona va considerata coperta da assicurazione volontaria quando, al momento del verificarsi dell'evento, il versamento dei contributi a suo carico, di regola obbligatorio, era temporaneamente facoltativo, e ciò anche se il regime previdenziale cui essa era anteriormente soggetta riguardava tanto i lavoratori subordinati quanto altre categorie di lavoratori.
paragrafo 2
L'art. 15, n. 2, del regolamento ammette l'esistenza di regimi di assicurazione obbligatoria, volontaria o facoltativa continuata, mentre il comma iii), qui in questione, contempla una persona «coperta da assicurazione volontaria … nel quadro di un regime di sicurezza sociale …».
paragrafo 3
Questo contrasto rivela che l'espressione «assicurazione volontaria» contenuta in detta definizione va intesa nel senso di una libera scelta offerta all'interessato da un regime di previdenza sociale di qualsiasi genere, e non nel senso che il regime di previdenza sociale di cui trattasi debba avere carattere volontario per tutti gli iscritti.
paragrafo 4
La volontarietà dell'assicurazione del sig. Brack non deriva invece dal fatto che quest'ultimo avesse la possibilità di andare in pensione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni dell'Insurance Officer, convenuto nella causa principale

paragrafo 1
L'Insurance Officer espone, in primis, che quando un provvedimento da lui pronunziato sia stato impugnato in giudizio, il suo compito consiste nel collaborare col giudice onde pervenire ad un provvedimento corretto, senza necessariamente cercare di far confermare il provvedimento impugnato.
paragrafo 2
L'Insurance Officer prende posizione soltanto su taluni aspetti delle questioni sollevate, aspetti che, a suo avviso, hanno interesse generale ai fini della soluzione delle controversie sulle quali egli potrebbe essere chiamato a statuire tenendo conto del diritto comunitario.
paragrafo 3
Le soluzioni che la Corte darà a dette questioni dovrebbero comunque confermare:
paragrafo 4
a) che se una persona ha la qualifica di lavoratore ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, essa lo è ai fini dell'applicazione del regolamento in maniera generale; b) che per determinare, nel caso in cui si verifichi un evento a seguito del quale una prestazione è richiesta, se una persona abbia la qualifica di lavoratore ai sensi dell'art. 1, non è necessario far riferimento alla natura o all'entità dei contributi che hanno attribuito il diritto alla prestazione richiesta o a qualsiasi altra prestazione.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni dell'Insurance Officer, convenuto nella causa principale › ad a)

paragrafo 1
Detta tesi risulta dal testo stesso dell'art. 1, p.p. Inoltre, essa può trovare sostegno nelle sentenze della Corte, secondo cui la nozione di «lavoratori subordinati o assimilati», usata dal vecchio regolamento n. 3, assume un contenuto comunitario, principio che dev'essere ammesso anche per la nozione di «lavoratore» usata dal regolamento n. 1408/71. È incompatibile con detto principio l'opinione secondo cui una persona può venir considerata come un lavoratore unicamente rispetto ad un evento specifico contro cui esso è coperto in forza di una legge nazionale determinata.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 2. Osservazioni dell'Insurance Officer, convenuto nella causa principale › ad b)

paragrafo 1
L'insurance Officer fa valere, a sostegno della sua tesi, taluni elementi della legislazione britannica. Egli espone tra l'altro che, secondo detta legislazione, la persona che ha avuto successivamente gli status di lavoratore subordinato e di lavoratore autonomo, od inversamente, ha diritto, in caso del verificarsi di taluni eventi in data determinata, a prestazioni in base ai contributi versati in un periodo in cui il suo status era diverso da quello che gli spetta in detta data.
paragrafo 2
Nell'ipotesi in cui una persona abbia acquistato il diritto a prestazioni in considerazione di un numero di contributi costituiti in parte da contributi di lavoratore subordinato e in parte da altri contributi, la presa in considerazione del numero dei contributi nella maniera indicata nella terza questione, onde verificare se detta persona debba essere «considerata come lavoratore subordinato», richiede di determinare quale proporzione di contributi ne costituisca «una misura rilevante» (cfr. il testo della questione). Si può sostenere che ciò vale nell'ipotesi in cui detti contributi comprendano un numero di contributi di lavoratore subordinato sufficiente per attribuire un diritto a determinate prestazioni. Tuttavia, anche nel caso in cui il diritto a determinate prestazioni sia stato acquistato in ragione di soli altri contributi, si può ritenere che i contributi di lavoratore subordinato non hanno alcuna rilevanza, ovvero ne hanno solo per quanto concerne l'entità della prestazione. In definitiva, non esiste alcun criterio sicuro che consenta di determinare in ciascun caso di specie se tale o tal'altra parte dei contributi versati sia «rilevante».

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › a) Quanto alla legislazione britannica

paragrafo 1
Il governo del Regno Unito descrive in maniera molto minuziosa lo svolgimento e lo stato della propria legislazione in materia previdenziale, in quanto esso ritiene che la conoscenza di detti elementi sia indispensabile per comprendere le difficoltà che hanno motivato il provvedimento di rinvio ed affinché la Corte possa formulare le sue soluzioni in guisa da consentire ai giudici di detto paese di vedere più chiaramente come il diritto comunitario vada applicato vigendo una legislazione del tipo in oggetto. In quest ordine di idee, il governo del Regno Unito osserva fra l'altro quanto segue:
paragrafo 2
Il regime britannico, che inizialmente copriva soltanto determinate categorie di lavoratori tassativamente definite, veniva in seguito esteso ad altre categorie di cui il legislatore riteneva che esse avessero le medesime esigenze e fossero soggette agli stessi rischi. La composizione esatta delle categorie di persone coperte è variata nel tempo e non è mai stata tale che fosse possibile fare su detta base una distinzione netta tra le persone che possono venir considerate come lavoratori subordinati e quelle che rientrano in altre categorie. Il regime dei contributi vigente alla data dei fatti della presente controversia non faceva distinzioni (salvo per quanto concerne l'importo dei contributi dovuti e gli obblighi incombenti ai datori di lavoro) tra i contributi a seconda della categoria in cui essi rientravano; attualmente si cerca di eliminare qualsiasi differenza di trattamento fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi. Per i contributi di qualsiasi categoria spettano in linea di principio le medesime prestazioni. Non viene fatta alcuna distinzione tra le diverse categorie di contributi per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del regime.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › b) Quanto alle sentenze della Corte relative al regolamento n. 3

paragrafo 1
Tra gli elementi tratti da dette sentenze, il governo britannico pone in risalto, tra l'altro, quelli che seguono:
paragrafo 2
Visto che la nozione di «lavoratore», ai sensi degli artt. da 48 a 51 del trattato, ha un contenuto comunitario, l'interpretazione del regolamento n. 3 non può essere legata a definizioni fornite a detta nozione dal diritto degli Stati membri. Cfr. fra l'altro la sentenza Unger, secondo cui il regolamento si applicava a tutti coloro i quali, senza riguardo al modo in cui vengono denominati, sono tutelati dai vari sistemi nazionali di previdenza sociale, nel caso di specie ad una persona che ha avuto lo status di «lavoratore» e che è atta ad acquisirlo di nuovo.
paragrafo 3
Sviluppando questa giurisprudenza, la Corte ha affermato che l'espressione «lavoratori subordinati o assimilati» ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 3, si fonda «su una concezione ampia della cerchia dei beneficiari» e «segue l'orientamento generale della legislazione previdenziale degli Stati membri, che mira ad estendere i benefici del sistema previdenziale a nuove categorie di persone, in ragione di rischi e vicissitudini identiche», restando inteso che «l'entità precisa di tale assimilazione può venir determinata solo in funzione delle legislazioni nazionali» e che «l'assimilazione ha luogo ogniqualvolta, in forza di una legislazione nazionale, un regime previdenziale generale viene esteso ad una categoria di persone diversa dai lavoratori subordinati di cui al regolamento n. 3, indipendentemente dalle forme o modalità seguite dal legislatore nazionale» (sentenza 19 dicembre 1968, De Cicco, causa 19-68, Racc. 1968, pag. 637; nel medesimo senso, sentenza 27 ottobre 1971, Janssen, causa 23-71, Racc. 1971, pag. 859).
paragrafo 4
In generale la Corte è partita dal principio che il Consiglio, nell'adottare regolamenti sulla base dell'art. 51 del trattato ed onde evitare di mettersi in contrasto con quest'ultimo, sia tenuto ad eliminare qualsiasi ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › c) Conseguenze da trarre da queste sentenze nell'interpretazione del regolamento n. 1408/71

paragrafo 1
I principi sopra richiamati disciplinano anche l'interpretazione del regolamento n. 1408/71. La Corte parte dal medesimo principio, come prova la sentenza 21 ottobre 1975(Petroni, causa 24-75, Racc. 1975, pag. 1149) in cui essa ha affermato che invalida ogni disposizione di un regolamento che faccia perdere ai lavoratori i vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di un solo Stato membro. Ai fini dell'interpretazione di qualsiasi disposizione del regolamento n. 1408/71, si deve presumere che il Consiglio abbia tenuto conto dell'obbligo impostogli dall'art. 51, a meno che un'interpretazione conforme a detto articolo si riveli impossibile. Ciò è tanto più vero in quanto emerge chiaramente dagli estratti dei processi verbali delle sedute del Consiglio che, nell'elaborare le disposizioni del regolamento n. 1408/71, esso ha cercato di attenersi all'interpretazione dell'art. 51 adottata dalla Corte. A termini del «Repertorio pratico della previdenza sociale», pubblicato dalla Commissione (pag. 5), «le disposizioni dei nuovi regolamenti hanno riprodotto, generalizzandole, le pronunzie della Corte di giustizia … nelle controversie vertenti sul regolamento n. 3».
paragrafo 2
L'art. 2 del regolamento, che definisce la sfera d'applicazione di quest'ultimo ratione personae, non resta in alcun modo al di qua del significato che la Corte ha attribuito alla nozione «lavoratori subordinati o assimilati», ai sensi del regolamento n. 3. La sola questione che si pone è quella di accertare se qualsiasi disposizione del regolamento diversa dall'art. 2 parta da una concezione più ristretta. A tal fine, il governo britannico esamina successivamente taluni articoli ed il preambolo del regolamento:

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › c) Conseguenze da trarre da queste sentenze nell'interpretazione del regolamento n. 1408/71 › Art. 1, lett. a)

paragrafo 1
In teoria, questa disposizione può venir interpretata in tre modi diversi:
paragrafo 2
1o Chiunque sia un lavoratore ai sensi dell'art. 51 del trattato, come la Corte l'ha interpretato, possiede i requisiti enunciati in uno o più dei commi i)-iii). 2o La definizione che figura nella disposizione non è esauriente, ma si limita a descrivere tre ipotesi particolarmente rilevanti. 3o Questa definizione esclude taluni gruppi di persone che la Corte, statuendo sulla base del regolamento n. 3, aveva ammesso fossero soggetti a detto regolamento.
paragrafo 3
Per i motivi sopra esposti, la terza tesi non può venir presa in considerazione qualora il regolamento possa essere interpretato nel senso, vuoi della prima o della seconda tesi, vuoi — come pare più probabile — di una combinazione di queste tesi.
paragrafo 4
Quanto alla prima tesi si deve, in primis, sottolineare che i commi i) e iii) possono, entro certi limiti, sovrapporsi. Trattasi di accertare il significato delle espressioni «regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati» (comma i)) e «regime … organizzato a favore dei lavoratori subordinati» (comma iii)). Il testo di dette disposizioni consente di. ritenere che le espressioni citate comprendono regimi applicabili tanto ai lavoratori subordinati quanto ad altre persone soggette ad un trattamento identico (gli «assimilati» ai sensi del regolamento n. 3), e le sentenze della Corte impongono pure una siffatta interpretazione. In effetti, come il governo britannico cerca di dimostrare in maniera circostanziata, l'interpretazione opposta condurrebbe alla conclusione che una persona che si trovi nella situazione contemplata nella sentenza Janssen — che ha ammesso che il regolamento n. 3 contempli vantaggi a favore di siffatte persone — non rientrerebbe in alcuna delle ipotesi enunciate ai commi i)-iii). Visto che questa conclusione è inammissibile, la prima delle tre tesi sopra esposte si rivela esatta.
paragrafo 5
Tuttavia, la seconda di queste tesi — che afferma il carattere esauriente della definizione fornita all'art. 1, lett. a) — è del pari esatta. Essa va accolta comunque ove non si ammetta l'interpretazione qui sopra proposta delle espressioni «regime applicabile ai lavoratori subordinati» ecc. Tuttavia essa vale anche nell'ipotesi in cui questa interpretazione venga accolta. In effetti, in tutti gli Stati membri i regimi di previdenza sociale tendono a comprendere nuove categorie di persone, categorie che, nella misura in cui esse possano rientrare nella sfera d'applicazione dei principi che sono alla base degli artt. da 48 a 51 del trattato, devono essere coperte dal regolamento.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › c) Conseguenze da trarre da queste sentenze nell'interpretazione del regolamento n. 1408/71 › Il preambolo del regolamento

paragrafo 1
Nel primo considerando si dice che una revisione del vecchio regolamento si era resa necessaria «in base all'esperienza pratica della sua applicazione dal 1959», esperienza che comporta indubbiamente gli effetti delle sentenze pronunziate dalla Corte.
paragrafo 2
Il secondo considerando dichiara che il Consiglio ha voluto «sviluppare» e «migliorare» le norme di coordinamento all' epoca vigenti. Ogni restrizione della portata del regolamento rispetto a quanto il trattato prescrive secondo la Corte, non può venir considerato come uno sviluppo o come un miglioramento.
paragrafo 3
Il quarto considerando, il solo che contenga un riferimento ai «lavoratori subordinati», si serve di questa espressione soltanto in relazione con la nozione di «regimi di sicurezza sociale organizzati [in loro] favore» e non implica che la nozione stessa contempli soltanto regimi limitati ai lavoratori.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › c) Conseguenze da trarre da queste sentenze nell'interpretazione del regolamento n. 1408/71 › Art. 34

paragrafo 1
Questa disposizione considera come «lavoratori» determinate persone che hanno esercitato «un'attività professionale»; l'uso di questa espressione generica mostra che il Consiglio ha inteso assegnare al termine «lavoratore» una sfera d'applicazione che comprende persone diverse dai lavoratori subordinati.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › c) Conseguenze da trarre da queste sentenze nell'interpretazione del regolamento n. 1408/71 › Allegato V, punto A, n. 1

paragrafo 1
Questa disposizione esclude l'applicazione dell'art. 1, lett. a), comma i), per quanto riguarda, tra gli altri, «i lavoratori indipendenti e le altre persone beneficiarie di prestazioni sanitarie in applicazione della legge [belga] del 9 agosto 1963 che istituisce ed organizza un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l'invalidità». Questa legge ha disposto che tale regime può venir esteso ai lavoratori indipendenti con regio decreto, il che è in effetti avvenuto. Qualora questa estensione lo avesse privato del carattere di «regime applicabile ai lavoratori subordinati» ai sensi del suddetto comma, la disposizione in esame sarebbe stata privata di oggetto. La disposizione — che precisa che essa s'applica unicamente a coloro che non fruiscono «di una protezione identica a quella accordata ai lavoratori subordinati» — conferma pertanto l'interpretazione del suddetto comma i) qui sopra difesa.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › A — Generalità › d) Conclusioni

paragrafo 1
In sintesi, il regolamento n. 1408/71 riguarda tutti coloro cui la legislazione di uno Stato membro ha esteso l'applicazione delle disposizioni di un regime generale di previdenza sociale, nella misura in cui essi vengono considerati soggetti ai medesimi rischi ed eventi della maggior parte dei lavoratori ed in cui il regime in questione accorda loro avverso detti rischi ed eventi la medesima protezione. Spetta caso mai ai giudici nazionali decidere se il regime in oggetto operi effettivamente una simile estensione. Tuttavia, non vi può essere dubbio che ciò sia vero per il regime britannico.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › B — Quanto alla prima questione

paragrafo 1
La disposizione addotta non limita in alcun modo la definizione del termine «lavoratore», ma mira semplicemente a precisare che le persone ch'essa menziona rientrano specificamente nella sfera d'applicazione dell'art. 1, lett. a), comma ii).
paragrafo 2
Essa non sta a significare, invece, che esclusivamente queste persone rientrino nel suddetto comma. Qualora si adottasse l'interpretazione opposta senza ammettere nello stesso tempo che le persone così escluse dall'applicazione del comma ii), e che non rientrano neanche nel comma 1, siano nondimeno lavoratori ai sensi dell'art. 1, ne conseguirebbe che il regolamento n. 1408/71 non rispetterebbe l'obbligo imposto dal Consiglio dall'art. 51 del trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › C — Quanto alla seconda questione

paragrafo 1
La questione va risolta in senso affermativo, e ciò in maniera generale e non soltanto rispetto a tale o tal altro evento. In numerose occasioni la Corte si è pronunziata nel senso che la natura dell'evento che dà luogo all'applicazione del regolamento n. 3 non può essere messa in rapporto con lo status di lavoratore dell'interessato (cfr. per esempio, sentenza 11 marzo 1965, Bertholet, causa 31-64, Racc. 1965, pagg. 114-115). Inoltre, l'interpretazione frammentaria del termine «lavoratore» rischierebbe di distruggere l'armonia del trattato.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › D — Quanto alla terza questione

paragrafo 1
La questione va risolta negativamente.
paragrafo 2
L'art. 1, comma a), sub ii), considera come criterio il modo in cui il regime è organizzato e non gli atti della persona considerata. Quindi la circostanza che taluni contributi siano stati versati da una persona o a questa accreditati non può di per sé conferire a detta persona la qualità di lavoratore, né in generale, né rispetto all'evento di cui trattasi. Spetta al diritto nazionale lo stabilire se ed a quali condizioni siffatte operazioni siano atte a provare lo status dell'interessato.
paragrafo 3
La tesi opposta porterebbe del resto a conseguenze inammissibili:
paragrafo 4
Una persona che si e recata per due settimane in un altro Stato membro potrebbe essere un lavoratore durante una settimana e non durante l'altra, se il periodo contributivo da prendere in considerazione per determinare i suoi diritti a prestazioni nel corso della seconda settimana è posteriore al periodo da prendere in considerazione per determinare i suoi diritti durante la prima settimana. Una persona potrebbe avere lo status di lavoratore rispetto a determinate prestazioni soltanto. Inoltre resterebbe difficile da accertare se l'interessato debba o meno venir considerato come lavoratore per quanto riguarda le prestazioni non contributive alle quali pure il regolamento si applica (cfr. sentenza 7 maggio 1969, Torrekens,28-68, Racc. 1969, pag. 125). Nell'ipotesi in cui, come in Gran Bretagna, i contributi delle diverse categorie possano essere combinati ai fini dell acquisto del diritto ad una sola prestazione, l'applicazione del criterio della «parte rilevante» suggerito dal giudice nazionale, determinerebbe un elemento d'incertezza.
paragrafo 5
Tuttavia il diritto effettivo o potenziale a determinate prestazioni, a causa dei periodi assicurativi o contributivi maturati anteriormente, può aver rilevanza per un altro motivo, diverso da quello contemplato nella terza questione. Una persona è «assicurata», ai sensi del regolamento, fintantoché è coperta contro un rischio. Ne consegue che se, a causa dei periodi maturati in qualità di «lavoratore», una persona è sempre tutelata da un regime di previdenza sociale avverso determinati rischi, che si sono verificati o che potrebbero verificarsi, essa va considerata sempre come un lavoratore. Trattasi semplicemente di accertare se detti periodi vadano presi in considerazione per l'acquisto o la conservazione del diritto alla prestazione di cui trattasi, o per il calcolo del suo ammontare.
paragrafo 6
Si è quindi di fronte ad un caso di tutela di diritti quesiti o di diritti potenziali, tutela che costituisce l'oggetto dell'art. 51 e che è stata affermata dalla Corte, ad esempio, nelle sentenze Unger e Janssen. Come è stato sottolineato in dette sentenze, l'art. 4 del regolamento n. 3 — proprio come l'art. 2 del regolamento n. 1408/71 — contempla anche i lavoratori che «sono stati» soggetti alla legislazione d'uno o più Stati membri.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 3. Osservazioni del governo del Regno Unito › E — Quanto alla quarta questione

paragrafo 1
La persona che sia stata iscritta obbligatoriamente ed in qualità di lavoratore ad un regime previdenziale riservato o meno ai lavoratori subordinati e che continui l'assicurazione, in via volontaria, nell'ambito di un siffatto regime organizzato dallo stesso Stato membro, è un «lavoratore» e ciò in base allo stesso testo dell'art. 1, comma a), sub iii), del regolamento n. 1408/71.
paragrafo 2
Risulta, invece, da detto testo che una persona coperta da assicurazione obbligatoria non rientra nella sfera d'applicazione del suddetto comma a), sub iii), e ciò nemmeno nell'ipotesi in cui l'obbligo di versare contributi derivi dal solo fatto che questa persona ha rinunciato a mettersi a riposo. La decisione di mettersi o meno a riposo non può essere assimilata alla decisione di assicurarsi o meno.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 4. Osservazioni del governo danese

paragrafo 1
Il governo danese si limita ad esporre considerazioni di carattere generale ed a prendere posizione relativamente alla prima questione.
paragrafo 2
Come risulta dal titolo del regolamento n. 1408/71, nonché dagli artt. 1, comma a) e 2, n. 1, l'ambito di applicazione relativamente alle persone del regolamento è costituito dai lavoratori subordinati.
paragrafo 3
Nel regolamento n. 3 non si riscontra una definizione della nozione di «lavoratore», quale quella di cui all'art. 1, del regolamento n. 1408/71. Ciò si spiega per il fatto che nei sei Stati membri originari vi erano dei regimi di previdenza sociale specifici per i lavoratori subordinati, di guisa che la determinazione di questa nozione non avrebbe sollevato difficoltà. Tuttavia, a partire dall'adozione del regolamento n. 3, un considerevole sviluppo aveva luogo nelle legislazioni nazionali degli Stati membri, sviluppo caratterizzato dalla tendenza sempre più accentuata ad estendere i regimi di previdenza sociale ad una parte sempre più rilevante della popolazione.
paragrafo 4
Per quanto riguarda più particolarmente la legislazione dei nuovi Stati membri, essa si distingue sostanzialmente da quella degli Stati membri originari nel senso che essa copre, vuoi tutti i residenti sul territorio nazionale, vuoi l'intera popolazione indigena, e ciò a prescindere dal fatto che gli interessati esercitino o meno un'attività subordinata.
paragrafo 5
La presente fattispecie pone in evidenza le difficoltà che solleva l'interpretazione dell'art. 1, comma a), del regolamento n. 1408/71. Per la Danimarca, a mo' d'esempio, tali difficoltà derivano dal fatto che la legislazione in materia di assicurazioni malattia si applica a tutti i residenti nel territorio nazionale, mentre quella sulle assicurazioni pensioni si applica a tutti i cittadini che risiedono in Danimarca.
paragrafo 6
Il regolamento comprende anche siffatti regimi, ma limita il suo campo d'applicazione ai lavoratori, ai membri delle loro famiglie ed alle persone che hanno avuto la qualifica di lavoratore. Tale restrizione, che risulta dall'art. 2, emerge anche dall'art. 1, comma a), sub ii). Essa è la conseguenza logica del fatto che il regolamento è stato adottato sulla base dell'art. 51 del trattato CEE.
paragrafo 7
Stando così le cose, non si può ammettere che il regolamento si applichi ai lavoratori indipendenti che abbiano avuto una volta lo status di lavoratore. Benché esso comprenda anche persone che hanno avuto in precedenza la qualifica di lavoratore subordinato, ciò avviene unicamente al fine di conservare agli interessati il diritto alle prestazioni che essi hanno acquisito in forza della loro attività di lavoratore subordinato; ciò vale soprattutto per le prestazioni di vecchiaia.
paragrafo 8
La tesi contraria porterebbe del resto ad un'estensione oltre misura della sfera d'applicazione del regolamento, dato che la maggior parte dei cittadini degli Stati membri hanno avuto, in un momento o nell'altro, lo status di lavoratore subordinato.
paragrafo 9
Inoltre, essa determinerebbe una discriminazione tra i lavoratori indipendenti che dimorano temporaneamente in un altro Stato membro, a seconda che essi provengano da uno Stato membro la cui legislazione in materia di previdenza sociale ha portata generale o da uno Stato membro la cui legislazione scevera i lavoratori subordinati da quelli indipendenti.
paragrafo 10
Il punto I, n. 1, dell'allegato V al regolamento n. 1408/71, precisa la definizione della nozione di lavoratore contenuta nell'art. 1, comma a) del regolamento, indicando chiaramente chi sono coloro i quali, ai fini dell'applicazione della legislazione del Regno Unito, vanno considerati come lavoratori ai sensi del suddetto comma a), sub ii).

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › A — Quanto alla ricevibilità della domanda d'interpretazione

paragrafo 1
Il «National Insurance Commissioner» è un giudice ai sensi dell'art. 177 del trattato, e cioè il giudice di ultima istanza in materia di previdenza sociale, salvo restando un certo potere di controllo esercitato dalla High Court. La presente domanda è quindi ricevibile.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › B — Generalità

paragrafo 1
Mentre l'art. 51 del trattato demanda al Consiglio d'adottare i provvedimenti necessari onde garantire la libera circolazione dei lavoratori subordinati, il capitolo del trattato relativo al diritto di stabilimento (artt. 52 e segg.) non contiene una disposizione equivalente.
paragrafo 2
La Corte non si è ancora pronunziata sulle questioni d'interpretazione del regolamento n. 1408/71, sollevate nella presente fattispecie. Tuttavia, taluni elementi tratti dalle sue sentenze e relativi all'interpretazione dell'espressione «lavoratori subordinati o assimilati» (art. 4 del regolamento n. 3) presentano, o potrebbero presentare, interesse ai fini della soluzione della presente controversia:
paragrafo 3
La Corte ha reiteratamente affermato che le disposizioni del regolamento n. 3 possono avvantaggiare pure i lavoratori che sono stati soggetti soltanto alla legislazione di un unico Stato membro e che si sono recati in un altro Stato membro per motivi che esulano dal loro rapporto di lavoro (cfr., per esempio, sentenza Unger), quindi a persone che non possono venir considerate come lavoratori «migranti» stricto sensu. Questa interpretazione resta valida nell'ambito del regolamento n. 1408/71, come risulta in ispecie dal fatto che questo, in primo luogo, «si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri» (art. 2, n. 1) e, in secondo luogo, definisce il termine «dimora» — di cui fra l'altro all'art. 22, n. 1, lett. a) — come indicante «la dimora temporanea» (art. 1, lett. i)). Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'espressione «lavoratori subordinati o assimilati» ha un contenuto comunitario che va interpretato in senso lato (sentenze Unger, De Cicco, Janssen).
paragrafo 4
Perciò, il solo problema da risolvere nella fattispecie è quello di accertare se il Brack — malgrado il fatto che, al momento della presentazione della domanda, avesse lo status di lavoratore indipendente ai sensi del regime di previdenza sociale britannica — possa venir considerato come «lavoratore» ai termini dell'art. 1 del regolamento n. 1408/71. In caso affermativo, la circostanza ch'egli sia stato colpito da malattia in un altro Stato membro non lo priverebbe dei diritti di cui all'art. 22 del regolamento.
paragrafo 5
Mentre gli autori del regolamento n. 3 si sono limitati a circoscriverne la sfera d'applicazione ratione personae valendosi, senza definirla, dell espressione «lavoratori subordinati o assimilati», quelli del regolamento n. 1408/71 si sono serviti all'uopo dell'espressione «lavoratori» prendendosi cura di difinirla in maniera precisa (art. 1, lett. a). Ciò facendo essi hanno tenuto conto delle sentenze della Corte, come risulta dal 4o considerando a termini del quale «date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione rattorte personae, è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati».
paragrafo 6
L'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 va disaminato come segue:
paragrafo 7
I commi i) ed ii), contemplano rispettivamente due tipi principali di regimi di previdenza sociale, il primo limitato ai «lavoratori subordinati» e il secondo che si estende «a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva». Nel comma iii) sembrano rientrare coloro i quali si trovano nella situazione contemplata dalla sentenza Unger, vale a dire coloro «i quali, già obbligatoriamente assicurati presso la previdenza sociale in qualità di “lavoratori”, sono stati in seguito, in tale loro qualità e in vista dell' eventualità che riprendano un'attività subordinata, ammessi a contrarre un'assicurazione volontaria di diritto interno retta da principi analoghi a quelli dell'assicurazione obbligatoria». Per quanto riguarda più particolarmente il comma i), l'espressione «assicurazione facoltativa continuata» da esso usata fa riferimento ai regimi che contemplano un ammontare massimo della retribuzione al di là del quale l'assicurazione continuata è facoltativa. Quanto al comma ii), si deve osservare ch'esso contempla soltanto le persone assicurate contro eventi «corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento», condizione che manca nel comma i).
paragrafo 8
Benché contempli regimi che coprono anche persone diverse dai «lavoratori subordinati», il comma ii) si applica soltanto agli assicurati che possono essere considerati come rientranti in questa categoria, per uno dei motivi indicati nei due trattini del suddetto comma. Il riferimento all'allegato V, effettuato nel secondo trattino, è valido, fra gli altri, per il Regno Unito (cfr. punto I, n. 1, dell'allegato); tuttavia tale numero si riferisce indistintamente ai due trattini.
paragrafo 9
Onde accertare se il regime britannico instaurato dal NIA 1965 rientri o meno nel comma ii), si deve metterlo a raffronto con talune espressioni usate nel suddetto comma:
paragrafo 10
«Regime applicabile a tutti i residenti»
paragrafo 11
Il suddetto regime britannico esentava gli studenti e le persone a basso reddito dall'obbligo di versare contributi. D'altronde esso consentiva alle persone non residenti in Gran Bretagna di continuare ad essere iscritti. Tuttavia, affinché una persona potesse aver diritto concreto alle prestazioni, in particolare alle prestazioni a lungo termine, essa doveva avere la qualifica di residente.
paragrafo 12
«Regime applicabile alla totalità della popolazione attiva»
paragrafo 13
Il regime britannico contemplava anche l'assicurazione a favore dei non occupati.
paragrafo 14
«Quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano [d'identificare la persona considerata] quale lavoratore subordinato»
paragrafo 15
Nell'ambito del regime britannico, una siffatta indentificazione era possibile, tenuto conto, fra l'altro, del tipo e dell'importo dei contributi versati.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › C — Quanto alla prima questione

paragrafo 1
Nessuna disposizione definisce formalmente la connessione giuridica tra il regolamento n. 1408/71 ed i suoi allegati. In proposito una distinzione s'impone:
paragrafo 2
Il comma i) della lettera a) dell'art. 1, si richiama all'allegato V usando i termini«fatte salve le limitazioni di cui all'allegato V». Di fronte ad una formula così precisa, si deve ammettere che il richiamo espresso al comma i), contenuto nell'allegato V, condiziona l'interpretazione di detto comma.
paragrafo 3
Per contro, quando i richiami reciproci sono meno precisi, il richiamo al testo del regolamento, enunciato nell'allegato V, ha valore puramente indicativo. Questo è per l'appunto il caso del n. 1, del punto I, dell allegato, disposizione che quindi non può venir utilizzata se non come mezzo accessorio, sebbene molto utile, nell'interpretazione del termine «lavoratore», quale è definito dall'art. 1 del regolamento.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › D — Quanto alla seconda questione

paragrafo 1
La soluzione di detta questione è negativa, come risulta già dal fatto che i regimi che si applicano tanto ai lavoratori subordinati, quanto ad altre persone, sono espressamente contemplati dal comma ii). Poi, la soluzione affermativa si risolverebbe nell'eludere il principio diretto a limitare i vantaggi dei regimi generali ai lavoratori subordinati, principio che ha trovato espressione nei due trattati del comma ii). Infine, la Corte, benché abbia attribuito al regolamento n. 3 una sfera d'applicazione ampia, cionondimeno l'ha fatto solo a favore di persone che, pur essendo lavoratori subordinati stricto sensu, erano coperte da assicurazione nell'ambito di un regime che si applicava ai lavoratori subordinati, o erano associate ad un siffatto regime.

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › E — Quanto alla quarta questione

paragrafo 1
È opportuno passare in rassegna detta questione prima della terza.
paragrafo 2
La quarta questione va pure risolta negativamente e ciò per i motivi seguenti:
paragrafo 3
In casi quali quelli della nostra fattispecie, non sussite connessione diretta tra, da una parte, l'assicurazione obbligatoria dalla quale l'interessato era in precedenza coperto in quanto lavoratore subordinato e, dall'altra, uno dei criteri, ammesso che esista, che potrebbero giustificare l'appartenenza dell'interessato alla categoria delle persone «coperte da assicurazione volontaria». Orbene, una siffatta connessione è necessaria, come risulta dalla sentenza Unger, avente ad oggetto un caso in cui la persona era stata coperta da assicurazione obbligatoria immediatamente prima dell'assicurazione volontaria, nell'ambito di un regime per lavoratori subordinati.
paragrafo 4
Prescindendo da ciò, una persona non può venir considerata come coperta da assicurazione «volontaria» nell'ambito di un regime imperniato su un regime d'assicurazione obbligatoria, per il solo fatto che tale regime dispone che, in determinate circostanze tassativamente precisate (fra l'altro in caso di dimora all'estero) una persona ha la facoltà di versare contributi. Non sappiamo se il Brack si sia avvalso di questa facoltà. Comunque, egli era coperto da assicurazione obbligatoria prima e dopo la sua breve dimora in Francia.
paragrafo 5
Inoltre, la circostanza ch'egli abbia deciso di continuare a lavorare dopo aver raggiunto l'età della pensione non può conferirgli lo status di «persona coperta da assicurazione volontaria».
paragrafo 6
Infine, visto che si ammette che il regime di previdenza sociale in vigore nel Regno Unito non è «un regime applicabile ai lavoratori subordinati» a termini del comma i), detto regime non può nemmeno venir considerato come tale nell'ambito del comma iii).

SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte › 5. Osservazioni della Commissione › F — Quanto alla terza questione

paragrafo 1
Ad avviso della Commissione, una soluzione positiva è concepibile soltanto nell'ambito della terza questione. Nell'insieme, la Commissione ritiene cionondimeno che, anche qui, una siffatta soluzione cozzi contro validi argomenti; essa si chiede tuttavia se tali obiezioni non possano venir superate in determinati casi, grazie ad un'interpretazione estensiva. In particolare essa espone quanto segue:
paragrafo 2
Il regime instaurato dal NIA 1965 risponde alle condizioni precisate dal primo trattino del comma ii) (cfr. supra, Generalità).
paragrafo 3
Tuttavia, è difficile avvalersi di detto regime per estendere i vantaggi del regolamento n. 1408/71 a persone diverse dai lavoratori subordinati coperte da detto regime:
paragrafo 4
Il trattato ta una distinzione netta tra lavoratori subordinati e lavoratori indipendenti. Come l'avvocato generale ha sottolineato nella causa Unger (già citata, pag. 378) a proposito del regolamento n. 3, «i termini “lavoratori subordinati o assimilati” escludono il ricorso alle rare “leggi” di previdenza sociale che si applicano a tutta la popolazione, perlomeno nei limiti in cui esse comprendono di pieno diritto categorie diverse da quella dei lavoratori subordinati». Il comma ii) di cui trattasi tiene a distinguere le persone soggette a un regime generale d'assicurazione sociale, da quelle che sono «lavoratori».
paragrafo 5
D'altro canto, uno degli scopi essenziali perseguiti in materia di previdenza sociale è quello di garantire la parità di trattamento a tutte le persone cui s'applica il diritto comunitario. Sotto questo angolo visuale, è incompatibile con lo spirito del trattato interpretare in maniera restrittiva il regolamento n. 1408/71. Inoltre, l'art. 1 del regolamento riflette l'interpretazione piuttosto estensiva della Corte e sembra indicare che il regolamento contempla approssimativamente la stessa categoria di persone del regolamento n. 3. Si è quindi portati a chiedersi se una persona attualmente coperta da assicurazione nell'ambito di un regime generale in uno status diverso da quello di lavoratore subordinato, ma che in precedenza sia stata coperta da assicurazione in detto status, possa venir considerata, sotto taluni aspetti, come rientrante nel comma ii).
paragrafo 6
Nella fattispecie, risulta dalle considerazioni sopra esposte che la soluzione affermativa a detta questione non può essere esclusa per il fatto che il Brack, durante la sua dimora in Francia, non aveva la qualifica di persona coperta da assicurazione obbligatoria. Per contro, una siffatta soluzione non può essere dedotta dal fatto che le prestazioni dovute «gli spettano in misura rilevante in forza dei contributi versati, o accreditategli, in qualità di lavoratore subordinato» (cfr. il testo della presente questione). Una siffatta argomentazione porterebbe a risultati arbitrari, giacché:
paragrafo 7
se il Brack avesse avuto meno di 65 anni al momento dei fatti di cui è causa, i periodi ch'egli aveva maturato quale lavoratore subordinato non sarebbero stati presi in considerazione ai fini della presentazione di cui trattasi, in forza della legislazione britannica; l'argomentazione che è stata appena respinta si risolve quindi nell'affermare che il solo fatto che l'interessato non sia andato in pensione all'età di 65 anni gli conferisce lo status di lavoratore subordinato.
paragrafo 8
Un altro motivo che suggerisce una soluzione negativa della presente questione consiste nel fatto che il Brack ha avuto lo status di lavoratore subordinato durante nove anni e quello di lavoratore indipendente durante tutto il seguente periodo di 17 anni. Risolvere affermativamente la questione significherebbe quindi ammettere che è sufficiente essere stato lavoratore subordinato durante un breve periodo per conservare per sempre detto status.
paragrafo 9
Malgrado queste osservazioni, è forse possibile interpretare il comma ii) estensivamente, in guisa da far rientrare nella definizione che ad esso è data anche taluni — benché non tutti i — gruppi di persone che hanno avuto in precedenza lo status di lavoratore subordinato. Trattasi di trovare una formula che consenta una tale estensione. Occorre quindi determinare di volta in volta il od i rami del regime di previdenza sociale rientranti nella sfera d'applicazione del regolamento. Una siffatta formula può essere giustificata dal fatto che il comma iii), dal canto suo, fa riferimento a persone che non sono attualmente lavoratori subordinati stricto sensu, che l'art. 2 del regolamento n. 1408/71 contempla anche le persone che «sono state soggette» alla legislazione di uno o più Stati membri ed infine che è peccato che una persona che ha avuto la qualifica di «lavoratore subordinato» durante, a mo' d'esempio, venticinque anni, cessi di fruire delle disposizioni del regolamento il giorno stesso in cui acquista lo status di «lavoratore indipendente».
paragrafo 10
Nel corso della fase orale, che ha avuto luogo il 7 luglio 1976, la ricorrente nella causa principale, con gli avvocati J. van Gelder e A. Morritt, il governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. H. Knorpel e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Forman, consigliere giuridico, hanno ampliato gli argomenti dedotti nella fase scritta.
paragrafo 11
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 13 luglio 1976.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con provvedimento 12 febbraio 1976, pervenuto in cancelleria il 16 febbraio successivo, il National Insurance Commissioner ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, quattro questioni vertenti sull'interpretazione, in primo luogo, della lettera I (Regno Unito), n. 1, dell'allegato V al regolamento del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità, nella versione emendata dall'atto di adesione ed, in secondo luogo, dall'art. 1, comma a), sub i), ii) e iii), di detto regolamento.
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra un cittadino britannico, nato nel 1906, che ha sempre risieduto in Gran Bretagna e che ha versato contributi al regime previdenziale inglese a partire dal 1948, dapprima in qualità di lavoratore dipendente e successivamente come lavoratore autonomo — ricorrente nella causa principale — da una parte, e l'ente inglese competente in materia di previdenza sociale, dall'altra, controversia insorta a causa d'una malattia contratta dall'interessato durante un suo soggiorno in Francia — dove egli si era recato per motivi di salute — ed a motivo della quale è stato costretto a ricorrere con urgenza alle cure mediche.
punto 3
Il suddetto ente gli ha rifiutato — e tuttora rifiuta alla sua vedova che prosegue nel procedimento — le prestazioni di malattia in danaro relative al periodo del suo soggiorno in Francia, e ciò in forza di una norma nazionale che enuncia il principio secondo cui «l'assicurato il quale si allontana dalla Gran Bretagna perde, relativamente al periodo della sua assenza, il diritto a qualsiasi prestazione».
punto 4
A termini dell'art. 22, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che riguarda in particolare le prestazioni di malattia, un «lavoratore» — nozione definita all'art. 1, lett. a), del regolamento — «che soddisfa le condizioni poste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni … e: a) il cui stato di salute necessita di prestazioni immediate durante la dimora nel territorio di un altro Stato membro … ha diritto … ii) alle prestazioni in danaro erogate dall'istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica».
punto 5
Dato che tale disposizione induce ad escludere l'applicazione ad un lavoratore di una norma nazionale quale quella appena indicata, le questioni del National Insurance Commissioner mirano, nella parte essenziale, ad accertare se coloro che si trovano nella situazione del ricorrente nella causa principale abbiano lo status di «lavoratore», ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71.

SENTENZA › In diritto › Sulla prima questione

punto 6
Con la prima questione si chiede se il n. 1 della lettera I dell'allegato V del regolamento n. 1408/71, lettera riguardante unicamente il Regno Unito, restringa oppure integri la nozione di «lavoratore» definita all'art. 1, lett. a), del suddetto regolamento, o una delle parti di detta nozione.
punto 7
In forza del n. 1 della lettera I (Regno Unito) dell'allegato V, sono considerati lavoratori agli effetti dell'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento «tutti coloro che sono tenuti a versare contributi in qualità di lavoratori subordinati».
punto 8
Dato che il suddetto n. 1 fa riferimento al solo punto ii) della lett. a), va di primo acchito escluso ch'esso riguardi il contenuto dei punti i) ed iii).
punto 9
Dal canto suo, il punto ii), contrariamente a quanto vale per il punto i), non fa espressamente stato di «limitazioni» che l'allegato V potrebbe apportare alla definizione del termine «lavoratore».
punto 10
La disposizione in questione dell'allegato V si spiega col fatto che il regime britannico, che distingue rispettivamente tra contributi di lavoratore subordinato, di lavoratore indipendente o di persona non occupata, assoggetta all'obbligo di «versare contributi in qualità di lavoratore subordinato» anche taluni gruppi di persone che non hanno tale status sotto il profilo del diritto del lavoro.
punto 11
La suddetta disposizione mira quindi a garantire all'art. 1, lett. a), punto ii), un'applicazione ampia, precisando che, ai sensi del primo trattino di detto punto, le modalità di gestione o di finanziamento del regime britannico consentono di considerare lavoratori subordinati tutti coloro che sono tenuti a versare contributi in tale qualità.
punto 12
Quindi, la prima questione posta dal giudice nazionale va risolta nel senso che la disposizione del n. 1 della lettera I (Regno Unito) dell'allegato V al regolamento n. 1408/71, lungi dal restringere la nozione di «lavoratori» quale risulta dall'art. 1, lett. a), del regolamento, è diretta unicamente a precisare il contenuto del punto ii) di quest'ultima lettera rispetto alla legislazione britannica.

SENTENZA › In diritto › Sulla terza questione

punto 13
La terza questione tende ad accertare se coloro che si trovano nella situazione del ricorrente nella causa principale siano «lavoratori» ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 per il fatto di rientrare nell'ambito di applicazione del punto ii) di detta lettera.
punto 14
Ai fini della soluzione di detta questione, è necessario prendere in considerazione, oltre alle circostanze già richiamate, gli elementi di fatto e di diritto nazionale seguenti, che caratterizzano la situazione dell'interessato e sono stati segnalati dal giudice nazionale: l'interessato, nel momento in cui si è ammalato, era coperto da assicurazione abbligatoria nell'ambito di un regime previdenziale che si applica in pratica, fra l'altro, alla totalità dei lavoratori subordinati e dei lavoratori indipendenti, pur sceverando tra questi gruppi per quanto riguarda tanto i contributi da versare, quanto le prestazioni cui gli assicurati avevano diritto; tuttavia, l'interessato non era tenuto a versare contributi per il periodo durante il quale egli si trovava all'estero; l'interessato aveva versato contributi al suddetto regime, dapprima per nove anni in qualità di lavoratore subordinato e successivamente, fino al suo decesso, ossia per 18 anni, in qualità di lavoratore autonomo; in forza delle disposizioni di detto regime, l'importo delle prestazioni di malattia cui l'interessato avrebbe avuto diritto — in mancanza della condizione del soggiorno di cui è causa — al tempo cui egli si è ammalato, dipendeva dall'importo della pensione di vecchiaia cui egli avrebbe avuto diritto se non avesse continuato a lavorare oltre il 65o anno; in forza di queste disposizioni, l'interessato non avrebbe avuto diritto all'intero importo delle prestazioni di malattia in danaro, se non grazie all'addizione dei contributi versati, da o per lui quando aveva la qualità di lavoratore subordinato e dei suoi contributi di lavoratore indipendente.
punto 15
La persona che si trovi in una siffatta situazione soddisfa le due prime condizioni poste dal punto ii), per il fatto di essere «coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai rami cui si applica il presente regolamento», e ciò «nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile … alla totalità della popolazione attiva».
punto 16
Per quanto riguarda più particolarmente la prima condizione, l'assicurazione riveste un carattere «obbligatorio» dal momento che l'interessato è coperto da assicurazione nell'ambito del regime di cui trattasi, indipendentemente dalla sua volontà, senza che detto carattere venga meno per il fatto che, per taluni periodi limitati, come un soggiorno all'estero, l'interessato abbia la facoltà di versare o meno contributi.
punto 17
Quindi, la questione da risolvere si riduce ad accertare se le persone di cui trattasi posseggano inoltre il requisito enunciato al primo trattino del punto ii), e cioè che «le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare [una siffatta persona] quale lavoratore subordinato», restando tuttavia inteso che, tenuto conto delle caratteristiche della fattispecie, tale questione va esaminata solo rispetto all'evento «malattia».
punto 18
Non si può non tener conto del fatto che il regolamento n. 1408/71, adottato anteriormente all'adesione dei nuovi Stati membri, non è stato formulato in maniera da considerare le particolarità delle rispettive legislazioni dei suddetti Stati.
punto 19
Il regolamento va interpretato soprattutto alla luce del suo spirito e degli obiettivi del trattato.
punto 20
A tal fine, si deve considerare che, come questa Corte ha già in precedenza affermato, la normativa comunitaria in materia di previdenza sociale «segue l'orientamento generale della legislazione sociale degli Stati membri, che mira ad estendere i benefici del sistema previdenziale a nuove categorie di persone, in ragione di rischi e vicissitudini identiche» (sentenza 19 dicembre 1968, De Cicco,19-68, Racc. 1968, pag. 637; sentenza 27 ottobre 1971, Janssen,23-71, Racc. 1971, pag. 864).
punto 21
Infine, pur se il regolamento n. 1408/71, contrariamente al regolamento n. 3 che l'ha preceduto, non usa più l'espressione «lavoratori subordinati e assimilati», ma fa riferimento, stando ai termini del suo titolo, solo ai «lavoratori subordinati», risulta cionondimeno da talune delle sue disposizioni ch'esso si applica del pari a determinati gruppi di persone che, al momento del verificarsi del rischio, non possedevano lo status di «lavoratore subordinato» ai sensi del diritto del lavoro.
punto 22
In primo luogo, a termini del n. 1 dell'art. 2, che determina il suo ambito d'applicazione quanto alle persone, il regolamento s'applica ai lavoratori che sono «o sono stati» soggetti alla legislazione in materia di previdenza sociale di uno o più Stati membri.
punto 23
In secondo luogo, in forza dell'art. 34 del regolamento «è considerato come lavoratore» ai fini dell'applicazione del capitolo 1o del titolo III — capitolo che riguarda fra l'altro il rischio di malattia — il titolare di una pensione o d'una rendita che ha diritto alle prestazioni in natura in forza della legislazione di uno Stato membro in quanto svolge un'attività professionale.
punto 24
Se il regolamento riguarda quindi talune persone che hanno perduto lo status di lavoratore e che non sono nemmeno coperte da un regime previdenziale di uno degli Stati membri, non si può certo escludere ch'esso si applichi, ove occorra, a persone che, pur avendo perso lo status di lavoratore subordinato, restano coperte da assicurazione obbligatoria nell'ambito del medesimo regime in cui erano soggette prima in tale qualità.
punto 25
Infine, come risulta dal n. 1 della lettera I (Regno Unito) dell'allegato V al regolamento n. 1408/71, detta disposizione precisa che il regolamento s'applica del pari a persone che, secondo la legislazione nazionale considerata, e cioè la legislazione britannica, sono tenute a versare contributi come «lavoratori subordinati», pur se, in realtà, esse non hanno tale status.
punto 26
È alla luce di queste considerazioni che va interpretato l'art. 1, lett. a), punto ii) del regolamento.
punto 27
Detta disposizione contempla l'ipotesi in cui, al fine di «identificare» quale «lavoratore subordinato» una persona coperta da un regime previdenziale che si applica alla totalità della popolazione attiva, sia necessario riferirsi alle «modalità di gestione o di finanziamento di tale regime».
punto 28
Quindi la disposizione va intesa come comprendente anche persone che non sono «lavoratori subordinati» ai sensi del diritto del lavoro, ma cui questo status va riconosciuto ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71, tenuto conto tanto delle finalità e dello spirito di quest'ultimo e degli artt. da 48 a 51 del trattato che ne costituiscono il fondamento, quanto delle caratteristiche delle modalità di gestione o di finanziamento del regime cui esse sono iscritte e dell'andamento evolutivo che ha preso questa iscrizione.
punto 29
Detti requisiti ricorrono in casi quali quello della fattispecie, caratterizzati dal fatto che, in primo luogo l'interessato aveva contribuito al finanziamento del regime in questione anche in quanto lavoratore subordinato e, in secondo luogo, il suo diritto all'intero importo delle prestazioni di malattia in danaro dipende dalla presa in considerazione di tali contributi.
punto 30
La terza questione posta dal National Insurance Commissioner va quindi risolta nel senso che le persone che si trovano nella situazione descritta da detto giudice sono, rispetto alla legislazione britannica, «lavoratori» ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii) del regolamento n. 1408/71, ai fini dell'applicazione dell'art. 22, n. 1 punto ii), prima frase di detto regolamento.

SENTENZA › In diritto › Sulla seconda e quarta questione

punto 31
La seconda e la quarta questione mirano rispettivamente ad accertare se le persone che si trovano nella suindicata situazione siano «lavoratori» ai sensi dell'art. 1, lett. a), per il fatto di rientrare nell'ambito di applicazione vuoi del punto i), vuoi del punto iii) di detta lettera.
punto 32
Tenendo presente la soluzione che va data alla terza questione, non si devono prendere in esame dette questioni.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

paragrafo 1
33/34 Le spese sostenute dai governi britannico e danese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato davanti al National Insurance Commissioner, cui spetta quindi di statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE, pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal National Insurance Commissioner, con provvedimento 12 febbraio 1976, afferma per diritto: 1o La disposizione del n. 1, della lettera I (Regno Unito) dell'allegato V al regolamento n. 1408/71, lungi dal restringere la definizione del termine «lavoratore» quale risulta dall'art. 1, lett. a), del regolamento, mira unicamente a precisare il contenuto del punto ii) di detta lettera rispetto alla legislazione britannica. 2o Una persona che: è stata coperta da assicurazione obbligatoria contro l'eventualità «malattia», in quanto lavoratore subordinato e successivamente in quanto lavoratore indipendente, nell'ambito di un regime previdenziale che si applica alla totalità della popolazione attiva, aveva lo status di lavoratore indipendente al momento in cui si è verificata questa eventualità, non avrebbe cionondimeno avuto diritto, in detto momento ed in forza delle disposizioni del suindicato regime, all'intero importo delle prestazioni di malattia in danaro, se non grazie alla presa in considerazione tanto dei contributi versati da o per essa quando aveva lo status di lavoratore subordinato, quanto di quelli che essa ha fornito in quanto lavoratore indipendente, è rispetto alla legislazione britannica un «lavoratore» ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71, ai fini dell'applicazione dell'art. 22, n. 1, punto ii), prima frase di detto regolamento.

Firme

Lecourt Kutscher O'Keeffe Donner Mertens de Wilmars Pescatore Sørensen Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 29 settembre 1976. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente R. Lecourt

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