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Sez. 3, Sentenza n. 289 del 23/01/1985 (Rv. 438514 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - PERDITA DI COSA INDIVIDUATA SENZA INDICAZIONE DEL VALORE E PRIVA DI PREZZO CORRENTE - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438514-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - PERDITA DI COSA INDIVIDUATA SENZA INDICAZIONE DEL VALORE E PRIVA DI PREZZO CORRENTE - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Nel caso di perdita, per colpa del vettore, di cosa individuata di cui non sia stato indicato il valore e che non abbia un prezzo corrente, cioè determinato in base a tariffe fissate dalla pubblica autorità oppure alla stregua di listini di borsa o di mercato, il danno va calcolato non a norma dell'art. 1696 cod. civ., ma con riferimento al valore effettivo della cosa trasportata. (V 4082/77, mass n 387764; (contra 1466/78, mass n 390843).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1696

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)