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Sez. 3, Sentenza n. 1466 del 29/03/1978 (Rv. 390843 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI - COSE NON INCLUSE IN LISTINI DI BORSA O IN MERCURIALI - RIFERIMENTO AL PREZZO PAGATO PER COSE DELLA STESSA NATURA NEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390843-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - AVARIE E PERDITE - CALCOLO DEL DANNO - CRITERI - COSE NON INCLUSE IN LISTINI DI BORSA O IN MERCURIALI - RIFERIMENTO AL PREZZO PAGATO PER COSE DELLA STESSA NATURA NEL LUOGO DELLA PRESTAZIONE.*

Per la liquidazione del danno derivante da perdita o avaria delle cose trasportate non si applica la disciplina stabilita in via generale dall'art 1223 cod civ, neppure nell'ipotesi di dolo o di colpa grave del vettore, bensi la disciplina dell'art 1696 cod civ, la quale impone una valutazione da condurre sulla base di dati obbiettivamente accertabili (prezzo corrente delle cose nel luogo e nel tempo della riconsegna), senza alcuna possibilita di ricorrere ad elementi desumibili dalla violazione dell'interesse del creditore, quali quelli attinenti al danno emergente e al lucro cessante: tale criterio obbiettivo non resta escluso neppure quando si tratti di cose il cui prezzo non risulti da listini di borsa o di mercato (mercuriali) o non sia stabilito per atto della pubblica autorita (art 1515 cod civ), poiche, anche in tal caso, il danno deve essere calcolato sulla base di elementi obbiettivi, ossia desumendo il valore delle cose perdute o avariate dal raffronto che, secondo le particolari circostanze del caso concreto, sia possibile effettuare con i prezzi effettivamente pagati nel luogo della prestazione per cose della stessa natura. (Conf 1513/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1696

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)