Sez. 1, Sentenza n. 6953 del 14/05/2002 (Rv. 554388 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Clausole dei capitolati speciali degli enti pubblici (artt.42 - 45 R.D. 828/1924) - Valore contrattuale obbligatorio e vincolante - Sussistenza - Interpretazione - Criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 cod. civ. - Applicabilità.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, le clausole dei capitolati speciali degli enti pubblici (artt. 42 e 45 R.D. n. 827 del 1924), nel precisare le condizioni attinenti, in particolare, all'oggetto del contratto, risultano strumentali alla realizzazione della specifica finalità del contratto stesso, costituendone, per l'effetto, parte integrante, dotata di efficacia negoziale obbligatoria e vincolante per entrambe le parti. Esse non costituiscono, pertanto, rispetto alle ulteriori convenzioni contrattuali, un gruppo autonomo ed indipendente di clausole, da interpretare in mera successione cronologica ed isolando l'una dall'altra, ma concorrono, reciprocamente collegate ed interferenti, alla formazione del complessivo regolamento contrattuale, soggiacendo tutte, con pari e reciproca rilevanza, al criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c. (secondo il quale le clausole del negozio si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto).
Riferimenti normativi: Legge 23/05/1924 num. 827 art. 42, Legge 23/05/1924 num. 827 art. 45, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)