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Sez. 1, Sentenza n. 12416 del 07/07/2004 (Rv. 574229 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Riferimento a norme legislative - Conseguenze - Integrazione della dichiarazione negoziale - Contenuto della norma al momento della conclusione del contratto - Riferimento - Necessità - Vicende successive della norma - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574229-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - FORMAZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Qualora le parti, nello stipulare un contratto (nella specie, di appalto di opere pubbliche) abbiano fatto riferimento, per determinarne la portata ed i limiti, ad una norma legislativa (negozio cosiddetto "per relationem"), il contenuto della norma richiamata (nella specie, art. 35 d.P.R. 1063/1962 in tema di determinazione degli interessi per ritardato pagamento di somme inerenti a ratei di acconto) viene recepito in seno alla dichiarazione negoziale formandone elemento integrante, con la conseguenza che, onde individuare l'estensione e i limiti del contratto, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della norma richiamata al momento della conclusione del contratto stesso, mentre le successive vicende della norma in questione possono spiegare influenza sul rapporto solo se e quando le parti manifestino, anche tacitamente, la volontà di tenerne conto a modificazione dei pregressi accordi.

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)