diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10454 del 07/10/1991 (Rv. 474127 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento | Indebito - Divieto di ripetizione ex art. 52 della legge n. 88 del 1989 - Portata - Recupero parziale con provvedimento anteriore alla legge e mediante trattenute - Conseguenze - Obbligo dell'INPS di non eseguire ulteriori trattenute - Di restituire quanto già trattenuto - Sussistenza.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474127-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Pagamento

L'art. 52 della legge 29 marzo 1989 n. 88, che sancisce il divieto di ripetizione (salvo il caso di dolo dell'interessato) di prestazioni pensionistiche indebitamente erogate, è norma "moderatamente" retroattiva, nel senso che il divieto suddetto riguarda anche le somme delle quali l'istituto previdenziale abbia disposto il recupero con provvedimento anteriore all'entrata in vigore della legge, con la conseguenza che anche tali somme, ove non ancora recuperate neppure in parte, divengono irripetibili per l'intero, restando invece l'INPS obbligato, nell'ipotesi di recupero - mediante trattenute - di una parte soltanto delle somme indebitamente corrisposte, sia a non eseguire più ulteriori trattenute sulla pensione dell'interessato sia a restituirgli le somme oggetto delle trattenute già effettuate in virtù del provvedimento di rettifica.

Riferimenti normativi: Legge 29/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)