Sez. U, Sentenza n. 1315 del 03/02/1995 (Rv. 490278 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE | Prestazioni previdenziali indebite - Eccezioni all'art. 2033 cod. civ. ex art. 80 R.D. n.1422 del 1924, 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991 - Applicabilità d'ufficio - Riferimento temporale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - ELEMENTI DEL RAPPORTO DI ASSICURAZIONE SOCIALE - CONTENUTO - PRESTAZIONI (ALL'ASSICURATO) - IN GENERE
In tema di prestazioni previdenziali indebite, l'applicazione delle eccezioni all'art. 2033 cod. civ., previste dagli artt. 80 del R.D. n. 1422 del 1924, 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991, prescinde da una specifica eccezione, ad opera delle parti sulla questione di diritto intertemporale, e deve quindi essere affermata, anche d'ufficio, con riferimento alla data di esecuzione del pagamento delle somme delle quali è in contestazione la restituzione, essendo esclusa la retroattività delle indicate norme succedutesi nel tempo, aventi per contenuto la disciplina della fattispecie "indebito" come fatto costitutivo della sola obbligazione ex legge restitutoria, e dei limiti di quest'ultima, e non anche di effetti duraturi della fattispecie medesima.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 80 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 52 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 13 CORTE COST., Legge Cost. 10/02/1993 num. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)