Sez. L, Sentenza n. 14544 del 09/11/2000 (Rv. 541512 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Istituzione delle ASL (Aziende sanitarie locali) - Rapporti di lavoro parasubordinato a convenzione già in essere con le USL - Successione delle ASL nella loro titolarità - Sussistenza - Debiti pregressi - Esclusione - Fattispecie relativa alla Regione Lombardia.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE
Subentrate le ASL (Aziende sanitarie locali) nelle attribuzioni istituzionali delle USL (Unità sanitarie locali), si è verificata la successione delle prime alle seconde relativamente alla titolarità dei rapporti di lavoro parasubordinato nascenti dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, fatta eccezione però per i debiti delle USL derivanti dal pregresso svolgimento dei medesimi rapporti, trasferiti a carico delle Regioni per effetto della disposizione di cui all'art. 6 legge n. 724 del 1994, prevedente l'istituzione a tal fine di gestioni a stralcio (trasformate poi in gestioni liquidatorie con l'art. 2, comma quattordicesimo, della legge n. 549 del 1995); né a radicare per i debiti pregressi la legittimazione passiva dell'azienda subentrata alla USL è sufficiente l'assunzione da parte del relativo direttore generale della funzione di commissario liquidatore della gestione liquidatoria (Fattispecie relativa alla Regione Lombardia).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 CORTE COST., Legge 22/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)