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Sez. L, Sentenza n. 27473 del 19/11/2008 (Rv. 605606 - 01)

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB) e istituzione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA) - Successione tra enti pubblici - Limiti - Debiti pregressi - Esclusione - Trasferimento alla Regione - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione passiva - Della Regione Basilicata.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605606-01

ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE

In tema di successione tra enti pubblici, la legge reg. Basilicata n. 38 del 7 agosto 1996 ha previsto lo scioglimento dell'Ente di Sviluppo Agricolo in Basilicata (ESAB) e l'istituzione dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura (ALSIA), che ne ha ereditato i compiti, il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1996 nonché la titolarità nei rapporti attivi e passivi, ad eccezione delle passività già gravanti sull'ente soppresso, rimaste a carico della procedura di liquidazione dell'ESAB e, una volta esaurita, della Regione, così da consentire, da parte dell'ente di nuova istituzione, lo svolgimento delle funzioni assegnate senza l'ostacolo derivante dall'esistenza di pregressi debiti. Ne consegue che, ove sia chiesto il risarcimento dei danni da licenziamento illegittimo per fatti anteriori al 31 dicembre 1996, sussiste la legittimazione passiva della Regione Basilicata senza che assuma rilievo l'avvenuto subentro dell'ALSIA nei rapporti di lavoro in atto.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Basilicata 07/08/1996 num. 38 art. 4, Legge Reg. Basilicata 07/08/1996 num. 38 art. 18, Legge Reg. Basilicata 07/08/1996 num. 38 art. 19, Legge Reg. Basilicata 07/08/1996 num. 38 art. 20, Legge Reg. Basilicata 07/08/1996 num. 38 art. 21, Legge Reg. Basilicata 13/07/1998 num. 21 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)