Sez. U, Sentenza n. 2144 del 02/04/1984 (Rv. 434186 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLO STIPENDIO E DALLE FUNZIONI - PROVVEDIMENTO CAUTELARE - ADOTTABILITÀ D'UFFICIO ANCHE DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLO INCOLPATO - LIMITI.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI - IN GENERE - SOSPENSIONE DALLO STIPENDIO E DALLE FUNZIONI - PROVVEDIMENTO CAUTELARE - ADOTTABILITÀ D'UFFICIO ANCHE DOPO L'AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELLO INCOLPATO - LIMITI.*
La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, secondo la previsione dell'art. 30 del R.d.l. 31 maggio 1946 n. 511, integra un provvedimento cautelare che la Sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura può adottare, anche d'ufficio ed indipendentemente dalla richiesta del ministro di grazia e giustizia ovvero del procuratore generale della Corte di Cassazione, pure dopo la pronuncia che afferma la responsabilità dell'incolpato e irroga la sanzione, fino a quando la pronuncia medesima non acquisti definitività. (V 4998/83, mass n 429872).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 30, Legge 24/03/1958 num. 195 art. 17 CORTE COST., DPR 16/09/1958 num. 916 art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)